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Ordinanza — n. 18474/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows joint material error correction for appellate court venue designation in Italian civil procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18474/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a joint request by two parties to correct a material error in a previous order regarding the designated appellate court. The original order incorrectly named the Turin Court of Appeal instead of the Catanzaro Court of Appeal, which was the proper venue based on the case's origin. The court ruled that the general phrase 'another section of the Court of Appeal' indicates an intent to refer to the same appellate court, making the specific incorrect name a clear material error subject to correction under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The court may correct a material error in a judgment when a specific court designation contradicts the general intent expressed by the phrase 'another section of the Court of Appeal', which implies continuity with the court that issued the cassated decision.

Parole chiave

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material error correction appellate court venue joint request procedure Code of Civil Procedure Corte di Cassazione procedural continuity erroneous designation correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
La successiva indicazione, nel dispositivo, della Corte di Appello di Torino, in luogo di quella di Catanzaro, dalla quale la causa proveniva, deve pertanto considerarsi frutto di evidente errore materiale, la cui correzione può essere disposta con il ricorso alla procedura di cui all'art. 391 bis c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 391 bis c.p
La successiva indicazione, nel dispositivo, della Corte di Appello di Torino, in luogo di quella di Catanzaro, dalla quale la causa proveniva, deve pertanto considerarsi frutto di evidente errore materiale, la cui correzione può essere disposta con il ricorso alla procedura di cui all'art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32672 del 09/11/2021
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32672 del 09/11/2021, non massimata)”.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3533-2022 proposto da: MANCINI GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n. 268/A, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE LEPORACE, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro BUTTURINI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACEDONIA n. 37, presso lo studio dell'avv. DORA VENCIA, rappresentata e difesa dall'avv. RODOLFO FOLLIERO - resistente - avverso l'ordinanza n. 40826/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/12/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3533/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 4774/2022Numero di raccolta generale 18474/2022 05/05/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Data pubblicazione 08/06/2022 Con ricorso congiunto per la correzione di errore materiale, Butturini Giovanna e Mancini Giacomo invocano la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 40826/2021 della seconda sezione civile di questa Corte, nella parte in cui essa, a seguito dell’accoglimento del ricorso, dispone il rinvio della causa “… ad altra sezione della Corte di Appello di Torino” anziché ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, da dove proveniva la decisione cassata.

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dell’istanza congiunta di correzione dell’errore materiale, con la quale si lamenta l’erronea indicazione, nell’ordinanza n. 40826/2021, di accoglimento con rinvio, della Corte di Appello di Torino, in luogo di quella di Catanzaro. Poiché nell’ordinanza viene disposto il rinvio “ad altra sezione della Corte d’appello”, va data continuità al principio secondo cui l’utilizzazione di tale espressione, nel dispositivo della predetta decisione, evidenzia l'intenzione del collegio di rinviare il prosieguo del giudizio, a seguito della cassazione della pronuncia impugnata, ad una diversa sezione della medesima Corte di Appello che aveva pronunciato la decisione oggetto del ricorso.

La successiva indicazione, nel dispositivo, della Corte di Appello di Torino, in luogo di quella di Catanzaro, dalla quale la causa proveniva, deve pertanto considerarsi frutto di evidente errore materiale, la cui correzione può essere disposta con il ricorso alla procedura di cui all'art. 391 bis c.p.c. (in termini, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32672 del 09/11/2021, non massimata)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. L'istanza di correzione va dunque accolta. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3533/2022 Numero sezionale 4774/2022 Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di Numero di raccolta generale 18474/2022Data pubblicazione 08/06/2022 errore materiale. PQM la Corte accoglie l’istanza di correzione e dispone che il dispositivo dell’ordinanza della seconda sezione civile, n. 40826/2021, sia corretto con sostituzione delle parole “ad altra sezione della Corte di Appello di Torino” con le parole “ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :