Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking a retrial on merits rather than correcting legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicants attempted to have the lower court re-evaluate the factual existence of their legal mandate. The applicants argued that the trial court erred in finding a professional relationship based on power of attorney documents, while the opposing party contended these documents were sufficient proof. The court rejected the appeal, ruling that the applicants' arguments sought a review of the merits, which is precluded in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 134 c.p.c.: The appeal is inadmissible if it seeks a re-examination of the factual evaluation of the merits rather than correcting a specific legal error or vizio della motivazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
Corte di Cassazione- ricorrenti -controTRINGALI SERGIO, rappresentato e difeso in proprio e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione- controricorrente -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il05/01/2021;Numero registro generale 5363/2021Numero sezionale 4761/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delNumero di raccolta generale 18470/202205/05/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Data pubblicazione 08/06/2022Con atto di citazione notificato il 26.5.2020 Berna NascaGiuseppe e Berna Nasca Federica proponevano opposizione aldecreto ingiuntivo n. 9887/2018, emesso dal Tribunale di Palermo,con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore diTringali Sergio, della somma di € 8.791,45 oltre interessi e spese, afronte dell’attività di assistenza e consulenza giudiziale civileprestata dall’opposto in favore degli opponenti.Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14del D.
Lgs. n. 150 del 2011 e nella resistenza del Tringali, ilTribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando gliopponenti al pagamento del minor importo di € 4.447 oltreaccessori.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione BernaNasca Giuseppe e Berna Nasca Federica, affidandosi a quattromotivi.Resiste con controricorso Tringali Sergio.La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONEIl Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ.:
“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.380-BIS COD. PROC. CIV.INAMMISSIBILITA’ del ricorso.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo accoglievaparzialmente la domanda di Tringali Sergio, condannando BernaNasca Giuseppe e Federica, in solido tra loro, al pagamento dellasomma di € 4.447 a fronte dell’attività professionale di assistenzalegale svolta dall’attore in loro favore in due cause civili. IlTribunale riteneva, in particolare, dimostrato il rapporto2 di 6Numero registro generale 5363/2021Numero sezionale 4761/2022Numero di raccolta generale 18470/2022professionale tra i ricorrenti ed il Tringali sulla base delle procureData pubblicazione 08/06/2022sottoscritte da entrambi i clienti per la costituzione nei due giudizicivili seguiti dal professionista; dava atto che il preventivo,sottoscritto soltanto dal Berna Nasca Giuseppe e dall’avv.
Tringali,ma non anche da Berna Nasca Federica, rinviava alle tariffeprofessionali per il caso di interruzione dell’incarico; accertava ilvalore delle due cause, l’entità dei relativi compensi dovuti alTringali ed il saldo ancora dovuto a quest’ultimo, scomputati gliacconti già percepiti.Ricorrono per la cassazione di detta decisione Berna NascaGiuseppe e Federica, affidandosi a quattro motivi.Con il primo di essi, i ricorrenti lamentano il vizio dimotivazione e la violazione degli artt. 1294, 1709, 2697, 27276,2728, 2729 c.c., 83, 115 e 116 c.p.c., perché il Tribunale avrebbeerroneamente ritenuto infondata l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva di Berna Nasca Federica, la quale non avevasottoscritto il preventivo firmato invece dal fratello e dal Tringali,sulla base del quale quest’ultimo aveva formulato la propriadomanda di pagamento.
Con il secondo motivo, i ricorrentilamentano il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 214,216, 2697, 2727, 2728, 2729 c.c. ed 83 c.p.c., perché il giudice dimerito avrebbe dovuto avvedersi che la sottoscrizione apposta incalce alle procure utilizzate dal Tringali per la costituzione nei duegiudizi civili oggetto della richiesta di pagamento non erariconducibile alla mano di Berna Nasca Federica; di conseguenza, lepredette sottoscrizioni, disconosciute dalla diretta interessata, nonavrebbero potuto essere valorizzate ai fini della prova dell’esistenzadel mandato difensivo tra la stessa ed il Tringali.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sonoinammissibili.Il Tribunale ha infatti correttamente:
1) ritenuto raggiunta laprova del conferimento dell’incarico mediante la produzione delle3 di 6Numero registro generale 5363/2021Numero sezionale 4761/2022procure firmate da ambedue i ricorrenti;
2) affermatoNumero di raccolta generale 18470/2022l’inammissibilità del semplice disconoscimento dell’autenticDaittaà p udbbeliclalezio ne 08/06/2022sottoscrizioni apposte a nome di Berna Nasca Federica in calce allepredette procure, trattandosi di atti autenticati dal difensore, inrelazione ai quali la diretta interessata non aveva proposto quereladi falso.Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano il vizio dellamotivazione e la violazione degli artt. 212 c.p.c., 4 e 5 del D.M. n.55 del 2014, perché il giudice di merito avrebbe erroneamenteconsiderato il valore dei due giudizi presupposti tenendo conto dellesomme in essi richieste dagli odierni ricorrenti, e riconosciuto alTringali i valori medi di tariffa, in luogo dei minimi.La doglianza è inammissibile.Con riferimento al primo profilo, poiché il sistema delle tariffeprofessionali forensi in vigore lega, per la materia giudiziale civile, ilcompenso dovuto all’avvocato al valore della causa nella quale lostesso ha reso la sua attività professionale, del tutto correttamenteil giudice di merito ha considerato, ai predetti fini, l’importo delladomanda proposta, in quelle sedi, dagli odierni ricorrenti.
Perquanto invece attiene al secondo profilo, il Tribunale ha ritenutoopportuno riconoscere al Tringali i valori medi (recte, i valori –base) previsti dalla tariffa, senza operare alcun aumento odiminuzione, ancorché l’avvocato avesse assistito due parti inambedue i giudizi presupposti.Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della condanna allespese del giudizio di merito.Anche questa censura è inammissibile, avendo il giudice dimerito fatto corretta applicazione del criterio generale dellasoccombenza, previsto dagli artt. 91 e ss. c.p.c.”.Il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservandoinoltre che il vizio di contraddittoria motivazione, pure denunciatodai ricorrenti nel primo, secondo e terzo motivo, non rientra4 di 6Numero registro generale 5363/2021Numero sezionale 4761/2022nell’ambito della disposizione dell’art. 360, primo comma, n. 5Numero di raccolta generale 18470/2022c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito deDlla’tea nputbrbalictaazio ne 08/06/2022in vigore della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012,convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l’anomaliamotivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass.
Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguenteesclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio dellamotivazione.Quanto invece alla memoria depositata da parte ricorrente, ilCollegio osserva che in essa si contesta il mancato esame, da partedel giudice di merito, delle ammissioni che il Tringali avrebbe fattonei propri scritti difensivi (cfr. pag. 4): il che rivela come il ricorsosia teso a conseguire un riesame della valutazione di merito,precluso in sede di legittimità. Inoltre, i ricorrenti sostengono (cfr.pag.
5) che a fronte della contestazione, mossa dal cliente, circal’esistenza dell’incarico, la relativa prova non potrebbe essereofferta dalla produzione delle procure ad lites sottoscritte dalcliente: il che costituisce un evidente cortocircuito logico, giacché laprocura autenticata dal difensore, ove non contestata nelle formedella querela di falso, esprime la volontà del mandante di affidarela propria difesa giudiziale ad un determinato procuratore, edunque costituisce la prova principe dell’esistenza del rapportoprofessionale tra cliente ed avvocato.
Solo nelle ipotesi in cui siaffermi che l’incarico professionale sia stato conferito da un terzo,la sottoscrizione della procura può non essere sufficiente ai finidella prova del rapporto, pur conservando –anche in tali casi– ilvalore di indice presuntivo dell’esistenza del sottostante rapporto di5 di 6Numero registro generale 5363/2021Numero sezionale 4761/2022patrocinio (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019,Numero di raccolta generale 18470/2022Rv. 652939). Data pubblicazione 08/06/2022Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €1.100,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spesegenerali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutticome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SestaSezione Civile, in data 05 maggio 2022.Il Presidente(L.
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