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Ordinanza — n. 18465/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling prescription not suspended by mere tax declaration omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18465/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the prescription claim against a freelance professional. The INPS argued that the professional's failure to report contributions in their tax declaration constituted intentional concealment of debt, which should have suspended the prescription period. The court rejected this, stating that mere omission without proof of intent does not meet the legal threshold for suspension under Article 2941 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c., n. 8; Art. 2941 c.c., n. 8: Prescription is suspended only by legal impediments or intentional concealment, not by mere ignorance or subjective doubt regarding the debt.

Parole chiave

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prescription suspension intentional concealment tax declaration omission social security contributions freelance professionals civil code article 2941 inadmissible appeal contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c., n. 8
3, si censura la sentenza per violazione dell'art. 2935 c.c.
Art. 2941 c.c., n. 8
e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ss.
8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ss., al D.L.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12
2, comma 26 ss., al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 e al D.Lgs.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
22-03-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la sentenza per violazione dell'art.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
22-03-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
22-03-2022 -4- Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art.
art. 2941 c.c
16986 del 2019); il motivo è palesemente inammissibile; con riguardo alla violazione dell'art. 2941 c.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16.038/2019
8, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 16.038/2019), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art.
Cass. S.U. n. 5083 del 2014
Cass. n. 6677 del 2019
5083 del 2014); in realtà, l'Inps pretende di stabilire un automatismo tra la mancata compilazione del quadro KR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, espressamente escluso invece dalla giurisprudenza dallo stesso istituto richiamata (Cass. n. 6677 del 2019; Cass.
Cass. n. 7254 del 2021
6677 del 2019; Cass. n. 7254 del 2021; Cass.
Cass. n. 35468/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26129-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETIFA COREITI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro VICED OM1NI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 93, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CIRIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELINA DI SPIRITO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 8/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALA H ORE. RILEVATO che: la Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata in data 10 febbraio 2020, ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del tribunale che, in accoglimento del ricorso di Liliana Vicedomini avverso la comunicazione di iscrizione alla Gestione separata, aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti da quest'ultimo alla medesima gestione separata per i liberi professionisti relativi all'anno 2011; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2011 al 9 luglio 2012 (giusta D.P.C.M. 6 giugno 2012 che aveva prorogato il termine iniziale), la richiesta dell'Inps pervenuta a conoscenza della originaria ricorrente il 21/8/17 si collocava dopo il decorso del quinquennio; ha poi escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 c.c., n. 8;. contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso il Masucci. la proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO che: Ric. 2020 n. 26129 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la sentenza per violazione dell'art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ss., al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019;

Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è palesemente inammissibile; con riguardo alla violazione dell'art. 2941 c.c., n. 8, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 16.038/2019), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento;

Ric. 2020 n. 26129 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- ha poi proceduto ad un accertamento tipicamente fattuale, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: al riguardo ha rilevato che lo stesso Inps aveva affermato di aver avuto notizia dei redditi in questione proprio dalla dichiarazione dei redditi presentati dalla stessa parte (pag. 4 della sentenza), e che tale condotta era evidentemente incompatibile con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge; si è dunque di fronte ad un apprezzamento fattuale non adeguatamente censurato sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nei ristretti limiti in cui esso può oggi essere dedotto (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014); in realtà, l'Inps pretende di stabilire un automatismo tra la mancata compilazione del quadro KR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, espressamente escluso invece dalla giurisprudenza dallo stesso istituto richiamata (Cass. n. 6677 del 2019; Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021); il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti processuali per il versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente di Euro 1100 a titolo di compensi professionali e Euro 200 a titolo di spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali e altri accessori di legge. Ric. 2020 n. 26129 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 22 marzo 2022. Il Prsk1te Margherita cone DEPOSITATO IN CAN