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Ordinanza — n. 18463/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal waiver; court ruled waiver valid and extinguished the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18463/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal waiver filed in February 2022. Although the lower court had ordered the appellant to pay social security contributions, the appellant unilaterally abandoned the legal challenge. The court ruled that this waiver was valid and immediately terminated the proceedings without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A formal, unilateral waiver of a cassation appeal, once notified to the opposing party, produces immediate extinguishing effects and renders the contested decision final.

Parole chiave

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waiver of appeal extinguishment of proceedings formal waiver cassation appeal finality of judgment accredito di vecchiaia credito di contributi accredito supplementare

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal ricorrenti e dal suo difensore, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
115, art. 13, comma 1-bis (cfr.
art. 2935 c.c
a); la cassazione della sentenza è domandata da Alessandro Laudisio sulla base di un motivo relativo alla violazione degli art. 2935 c.c., dell'art.
art. 380-bis c.p
335 del 1995, per non essere stata accolta l'eccezione di prescrizione; l'Inps è rimasto intimato; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di Consiglio.
art. 390 c.p
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal ricorrenti e dal suo difensore, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27746/2021
Cassation appeal dismissed due to withdrawal; respondent not adhering to withdrawal triggers cost liability on appellant.
Cass. 3971/2015
Cass. 9857/2011
Cass. 21894/2009
Cass. 28675/2005
Cass. Sez. U. 3876/2010
Cass. 266/2019
U, 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.
Cass. 22594/2013
Cass. Sez. U. 1923/1990
Cass. 23840/2008
Cass. 4446/1986
Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; n.
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24744-2020 proposto da: LAUDISIO ALESSANDRO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO AGOVINO; - ricorrente- contro S.C.C.I. SPA; - intimata - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e F difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; - resistente- avverso la sentenza n. 23/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CAL_AFIORE. RILEVATO che: la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore, ha dichiarato Alessandro Laudisio, avvocato, tenuto a versare all'Inps i contributi alla gestione separata per l'anno 2009, ritenendo che all'atto dell'intimazione di pagamento il credito non fosse ancora prescritto, considerato che il D.P.C.M. 10 giugno 2010, aveva differito al 16 luglio del 2010 il dies a quo per i versamenti, e che il primo atto interruttivo dell'Inps portava la data del 1° luglio 2015; la Corte ha pure ritenuto applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 8 lett. a); la cassazione della sentenza è domandata da Alessandro Laudisio sulla base di un motivo relativo alla violazione degli art. 2935 c.c., dell'art. 18 comma 4 d.lgs. n. 241 del 1997, dell'art. 17, comma 1, d.p.r. 435/2011 e dell'art. 2 comma 30 1. n. 335 del 1995, per non essere stata accolta l'eccezione di prescrizione; l'Inps è rimasto intimato; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di Consiglio.

Ric. 2020 n. 24744 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- In data 25 febbraio 2022 il ricorrente ha depositato telematicamente dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione CONSIDERATO che: preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal ricorrenti e dal suo difensore, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021); essa è produttiva di effetti in quanto atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali:

Cass.3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. Sez. U, 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U, 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986); nel caso di specie l'INPS è rimasto intimato per cui l'atto di rinuncia non doveva essere notificato e nulla deve disporsi sulle spese; la declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis (cfr.

Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il pro