Cassation court dismisses first appeal but allows second, ordering retrial due to failure to evaluate bank statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first appeal inadmissible for failing to substantiate a constitutional complaint regarding tax assessment bases. Conversely, the second appeal was upheld because the Regional Tax Commission incorrectly dismissed the tenant's written declarations without considering the tenant's bank account statements showing no rent payments. The court ordered the case remitted to the Regional Tax Commission for a new examination after finding the lower court failed to evaluate crucial documentary evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 DPR 917/86; Artt. 17 e 18 DPR 131/86: The tax administration must evaluate all evidence presented by the taxpayer, including third-party declarations and bank statements, and cannot arbitrarily disregard them without justification.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso 22241-2021 proposto da: BELLI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIEGI 28, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO SIMOTTI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 713/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 22241 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Premesso che:
1. in causa su avviso di accertamento per irpef dell'anno 2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Paola Belli sul presupposto che questa non avesse dichiarato il reddito ritratto dalla locazione di un immobile, la CTR del Lazio riteneva l'avviso legittimo sul rilievo che l'eccezione della parte privata secondo cui il contratto di locazione era stato risolto in data 1.11.2011 per recesso del conduttore Cassano Massimo non poteva dirsi dimostrata dalla lettera di recesso né dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritte da quest'ultimo trattandosi di documenti non opponibili all'amministrazione in quanto privi di data certa. Aggiungeva la CTR che Belli non aveva prodotto copia della dichiarazione da presentarsi, in caso di risoluzione anticipata di un contratto di locazione, all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 131 del 1986;
2. Belli ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con due motivi con cui denuncia violazione dell'art.26 del d.P.R. 917/86 e, rispettivamente, degli artt.17 e 18 del d.P.R. 131/86 nonché dell'arti° della 1.212/2000; 3.1'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente si limita ad affermare che il contratto di locazione de quo non era più in corso nel 2012 e a richiamare la sentenza n. 362 del 2000 della Corte Costituzionale con cui sono state dichiarate infondate le questioni di legittimità, rispetto all'art.53 Cost., degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui, in combinato disposto, assumono quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo convenuto in contratto, anziché il reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale, anche quando, a causa della morosità del conduttore, tale canone non sia stato effettivamente percepito. L'affermazione non prospetta una censura e neppure si correla con la ratio della decisione della CTR: non esservi prova del fatto che il contratto di locazione fosse stato risolto nel 2011.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La ricorrente -al di là della rubrica- lamenta che la CTR abbia errato nel non dare alcun credito alla dichiarazione di recesso e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del conduttore e abbia omesso di valutare le risultanze degli estratti del conto corrente bancario di essa ricorrente, prodotti fino dal primo grado, dai quali risultava che non vi erano stati accrediti di canoni locativi dal 1.1.2012 al 14.10.2012. 2.1. La CTR in effetti ha negato ogni rilievo alle due dichiarazioni del conduttore facendo perno sulla mancanza di certezza riguardo alla data laddove non si poneva un problema di certezza della data ma di valutazione del contenuto di quei documenti.
In tema è stato reiterata mente affermato che "Nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale - preclusa dall'art. 7, comma 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 - ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell"art. 3 Cost. (coi tra altre Sez.5-,ordinanza n. 31588 del 04/11/2021). 2.2.
In riferimento alla denunciata omessa valutazione di fatti potenzialmente decisivi per l'esito del giudizio e dunque all'art. 360 ,comma 1, n. 5, c.p.c., la CTR non ha (dato conto di aver) valutato la documentazione bancaria prodotta dalla contribuente;
2. Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame;
3. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del processo. PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Coi deciso in Roma nelia camera di consiglio del 26 aprile 2022, svol