Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling liquidation notices must explicitly state calculation criteria and legal bases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that annulled a liquidation notice for lack of motivation. The agency argued specific statutory violations, but the court held that registration notices must explicitly detail the legal criteria and mathematical basis for the assessed taxes. Consequently, the court found the lower court correct in annulling the notice for failing to specify the tax base and applicable rates.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 1 legge 212/2000; Art. 52 comma 2-bis d.P.R. 131/1986; Art. 54 comma 5 d.P.R. 131/1986: Tax liquidation notices issued ex officio must explicitly indicate the legal criteria and mathematical determination of the tax due, including the tax base and applicable rate, to be valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 681-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro ALBERGHINA ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CANNIZZARO; - contraticorrente- avverso la sentenza n. 3542/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 00681 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Premesso che: .
1. la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha annullato per mancanza di motivazione/e precisamente per totale assenza di "indicazione circa i criteri seguiti e delle normative applicate per la determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale richieste", l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Elisabetta Alberghina in relazione ad un decreto del tribunale fallimentare di Caltagirone con il quale, in esito ad una procedura concordataria, erano stati trasferiti alla Alberghina una pluralità di immobili;
2. avverso tale sentenza l'Agenzia ricorre lamentando violazione del'art.7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212, dell'art.54, comma 5, d.P.R. 131/1986 e dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata allo stesso d.P.R.;
3. Elisabetta Alberghina resiste con controricorso; considerato che: 1.ai sensi dell'art.7 della 1.212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere "motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". Analogamente ai sensi dell'art. 52 d.p.r. 131/86, comma 2-bis. "La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato ...
L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma". L'art. 54, comma 5, del d.P.R.. 131/1986 dispone "Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare"; .2. va precisato che l'art.54, comma 5, d.P.R.131/1986 non può essere letto isolatamente né come deroga rispetto al precedente art.52 che detta la norma generale sulla motivazione degli atti in tema di imposta di registro, e all'art. 7 della 1.212/2000 che detta la norma sulla motivazione degli atti tributari in genere.
Al contrario va letto in sistema con queste altre due norme nel cui quadro generale di inserisce. Ne consegue che anche in caso di registrazione d'ufficio, le indicazioni dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto ossia la base imponibile, l'aliquota tariffaria applicata e l'imposta, sono imprescindibili requisiti di validità dell'atto. Questa Corte, in più occasioni, ha rimarcato che gli avvisi di liquidazione emessi ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 devono recare indicazione delle norme di riferimento, dell'imponibile e delle aliquote applicate (si vedano, tra molte, Cass.
Sez.5, ordinanza n.239 del 12/01/2019; Sez.5, sentenza n.26340 del 29/09/2021: "In tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo -natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione-, sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto ossia la base imponibile, l'aliquota tariffaria applicata e l'imposta".
Con questa sentenza la Corte ha cassato la pronuncia impugnata in quanto l'avviso di liquidazione, pur facendo riferimento alle norme applicate ed al numero della sentenza tassata, non indicava oltre al tribunale che l'aveva emessa, né specificava il criterio di determinazione dell'imposta dovuta con riguardo alla base imponibile ed all'aliquota applicata);
4. l'Agenzia ha riprodotto il testo dell'avviso di liquidazione di cui trattasi nel ricorso per cassazione. Vi si legge l'indicazione dell'atto tassato e del perché dell'emissione dell'avviso ("omessa registrazione del decreto di trasferimento del tribunale di Caltagirone repertorio 436/2010"). Vi si leggono poi gli importi • liquidati per l'imposta di registro, per l'imposta ipotecarie e per l'imposta catastale. Mancano del tutto le indicazioni delle ragioni giuridiche della determinazione ossia i riferimenti alle norme applicate e manca l'indicazione • dei criteri di determinazione delle imposte liquidate;
4. correttamente la CTR ritenuto l'avviso illegittimo per difetto di motivazione;
4. il ricorso è infondato e deve essere rigettato;
5. le spese seguono la soccombenza;
6. non ieve ini -rsi - - si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte privata le spese del giudizio, liquidate in C 5600,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso