Cassation court allows appeal against tax commission ruling by finding the appeal timely due to evidence of the taxpayer's adherence request in court records.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Alberto Sablone's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's dismissal of his tax appeal. The Commission had declared the appeal untimely because the taxpayer failed to prove he submitted an adherence request, relying solely on the notification date of the tax assessment. The Court ruled that the Tax Commission erred by ignoring the municipal court record which explicitly documented the taxpayer's adherence request and the resulting suspension of the appeal deadline. Consequently, the Court held the appeal was timely and remanded the case for a new examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 d.lgs. 546/92; Art. 6 d.lgs. 218/97: The timeliness of a tax appeal is suspended by the presentation of an adherence request, and the burden of proving this suspension rests on the taxpayer, requiring the court to examine all case files to establish the factual basis for the suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 440-2021 proposto da: SABLONE ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO NUMERIO 46, presso lo studio dell'avvocato CARMINE ler LAURENZANO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro COMUNE di FIUMICINO ; - intimato - avverso la sentenza n. 2829/11/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Premesso che:
1. Alberto Sablone, lamentando, in riferimento all'art.360 comma 1, n.5 c.p.c. il o- messo esame dell'allegato 1 della comparsa di Comune di Fiumicino nel ‘. giudizio di primeigrado e, in riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. violazione degli artt. 115 c.p.c. e 21 d.lgs. 546/92, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, per avere la CTR del Lazio, a conferma della decisione di primo grado, dichiarato tardivo rispetto al termine di cui all'art. 21 cit. e quindi inammissibile il ricorso originario avverso l'avviso di accertamento IMU dell'anno 2012, dicendo che esso ricorrente "non era stato in grado di documentare la presentazione della istanza di adesione" -in conseguenza dell'effetto sospensivo della quale il ricorso sarebbe stato tempestivo- senza considerare che la prova della avvenuta presentazione dell'istanza di adesione era in realtà agli atti essendo stato prodotto dal Comune di Fiumicino, come allegato 1 della relativa comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, il verbale dell'accertamento con adesione nel quale era dato leggere che "il Sig.
Sablone Alberto ha ricevuto in data 29.12.2016 l'avviso di accertamento IMU n.29 del 2012. A fronte di tale atto il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione prot.n. 16319 del 13 febbraio 2017, con allegata documentazione giustificativa":
2. il Comune di Fiumicino è rimasto intimato; considerato che:
1. l'art. 21 del d.lgs. 546/92, comma 1, prevede, per quanto interessa, che "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato". L'art. 6, del d.lgs. 218/97, comma 2, invece, prevede che "Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione".
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, "Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, [...] sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente"; 2. è stato affermato che "In tema di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza di definizione determina la sospensione, ex art. 6 del el.lgs. 19 giugno 1997, n.218, del termine fissato dall'art.21 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, con la conseguenza che la prova della tempestività del ricorso si estende alla prova del fatto generativo della sospensione; ne consegue ancora che, in mancanza di tale prova da parte del ricorrente (che la alleghi nel ricorso introduttivo), il giudice di merito deve rilevarne d'ufficio la tardività e dichiarare l'inammissibilità del ricorso" (Cass.
Sez. 6 -5, ordinanza n. 4247 del 20/02/2013).
4. il principio dell'onere della prova deve essere contemperato con il principio di acquisizione, avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo (art.111 Cost.), in base al quale il giudice è tenuto a decidere in base alle risultanze degli atti acquisiti al processo, quale che sia la parte ad iniziativa della quale gli atti sono stati introdotti nel giudizio;
5. alla luce di quanto precede, la CTR ha errato nel valutare la tempestività del ricorso originario con riguardo esclusivo alla data di notifica dell'atto impugnato sul motivo che "il contribuente non è stato in grado di documentare l'effettiva presentazione dell'istanza di adesione" laddove la CTR avrebbe dovuto valutare la tempestività del ricorso originario tenendo conto anche delle risultanze del verbale allegato n.1 alla comparsa di costituzione del Comune di Fiumicino;
6. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Trattandosi di accertamento di un fatto processuale risultante dagli atti di causa, è dato a questa Corte dichiarare che il ricorso originario era tempestivo: l'avviso di accertamento era stato notificato il 20.12.2016; l'istanza per accertamento con adesione era stata presentato il 13.2.2017; il ricorso davanti alla CTP è stato proposto il 18.5.2017. La causa va rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per esame del merito, nonché per la liquidazione delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia kcausa alla ki..w1A-.1.v..,- mmercin tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26