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Ordinanza — n. 18412/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against Regional Tax Commission, ruling the municipality is the sole liable party for public space occupation tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18412/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's inadmissibility objection and allowed the municipality's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer argued the tax should be levied on the utility company, but the court held that the municipality, as the sole issuer of the authorization, is the exclusive liable party under the relevant law. Consequently, the contested sentence was annulled in part and the case remitted for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993; When public space occupation is based on a local authorization, the tax liability falls exclusively on the authorization holder, regardless of third-party usage.

Parole chiave

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TOSAP tax liability public space occupation municipal authorization taxpayer standing Regional Tax Commission esenzione dalle imposte sull'energia contributi per le attività di vigilanza contributo alla produzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993
26-04-2022 -2- -Premesso che: 1.il Comune di Carovigno, lamentando violazione dell'art. 39 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8628 del 07/05/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29040-2020 proposto da: COMUNE di CAROVIGNO , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO FREDIANI; - ricorrente - contro CAROVIGNO SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RANALLI, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 560/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 29040 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- -Premesso che: 1.il Comune di Carovigno, lamentando violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia ha annullato gli avvisi di accertamento Tosap degli anni 2011, 2012 e 2013 e di irrogazione di sanzioni, emessi dal Comune nei confronti della srl Carovigno -odierna controricorrente- in relazione a determinate condutture realizzate da quest'ultima, in forza di nulla osta del Comune, sotto la superficie di una via pubblica, a servizio di impianti fotovoltaici, e, nei tre anni di riferimento, in esercizio all'Enel spa -ritenuta dalla CTR l'effettivo soggetto passivo della tassa- sulla base di contratto tra le due società;

2. la controversia aveva all'origine avuto ad oggetto anche l'avviso per tassa e sanzioni dell'anno 2010. in assenza di impugnazioni avverso la pronuncia della CTR sul punto è ormai definitivo che la tassa è dovuta e così le sanzioni per omessa dichiarazione mentre non sono dovute le sanzioni per omesso versamento;

3. la CTR ha statuito che, anche in riferimento alle tre ulteriori annualità (2011, 2012 e 2013) le sanzioni per omessa dichiarazione assorbono quelle per omesso versamento per cui, per tutti gli anni d'imposta , queste ultime sanzioni non sono dovute. Sul punto la sentenza della CTR non è stata impugnata: considerato che:

1. va preliminarmente evidenziata la manifesta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla contribuente. Al contrario di quanto quest'ultima sostiene il ricorso non pone una questione di valutazione delle risultanze istruttorie, come tale riservata al merito, ma una questione di legittimità della decisione impugnata;

2. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.8628 del 07/05/2020, hanno chiarito che laddove -come nel caso di specie- l'occupazione di suolo pubblico avvenga in base ad un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale,la legittimazione passiva del rapporto tributario relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), spetta, ex art.39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, rimanendo irrilevante il fatto che l'utilizzazione del suolo pubblico -sia dal titolare dell'atto consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica;

2. questo Collegio richiama e ribadisce il principio di diritto posto dalle Sezioni Unite, dichiara per conseguenza fondato il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei limiti di quanto ancora controverso e fermo rimanendo invece l'ormai definitivo accertamento della debenza della tassa per il 2010 e delle sanzioni solo per omessa dichiarazione e non anche per omesso versamento per il 2010, 2011, 2012 e 2013;

3. la causa deve essere rimessa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la liquidazione delle spese del giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 aprile 2022, svolta con modalità da remoto