Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18408/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription period extends due to statutory payment deadline deferral.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18408/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Appellate Court of Potenza, which had previously dismissed the claim based on the expiration of the five-year prescription period. The lower court had determined that the prescription began when the original contribution deadline expired, ignoring a subsequent government decree that deferred the payment date. The Supreme Court reversed this, establishing that the prescription period must be calculated from the actual extended deadline, thereby preventing the debt from becoming time-barred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2935 c.c.; d.P.C.M. 12.05.2011: In social security matters, the prescription period for contributions to the separate management begins when the payment deadlines expire, meaning any statutory deferral of those deadlines must be considered to determine the start of the limitation period.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security prescription payment deadline deferral separate management contributions limitation period calculation INPS contribution debt contributi di previdenza impagati retroattività della rendita d'invalidità durata di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
Art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995
2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art.
Art. 18 d.lgs. 241/1997
335/1995, dell'art. 18 del d.lgs.
Art. 17 d.P.R. 435/2001
241/1997, dell'art. 17 del d.P.R.
d.P.C.M. 12.05.2011
435/2001 e del d.P.C.M. 12.05.2011 pubblicato in G.U.
art. 380-bis cod. proc. civ
Nicola Lasco ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10273 del 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22035-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro LASCO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO BALAS, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO ORIO DE BONIS; - controticorrente - avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 22035 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G.22035/2021 RILEVATO CHE: La Corte d'appello di Potenza, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha annullato l'avviso di addebito notificato dall'INPS a Nicola Lasco, il quale aveva proposto opposizione, per contributi alla gestione I.V.S. relativa all'anno 2010; la Corte territoriale ha stabilito che alla data dell'avviso bonario, notificato al professionista dall'Istituto 1'1.07.2016, il credito era già estinto per decorso della prescrizione quinquennale, considerato quale dies a quo la data di scadenza del pagamento dei contributi, fissata al 16.06.2011; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

Nicola Lasco ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 12.05.2011 pubblicato in G.U. n. 111 del 14 maggio 2011 perché, in relazione alla contribuzione dovuta alla gestione separata INPS riferita all'anno 2010, non è stata applicata la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione"; lamenta la mancata applicazione da parte della Corte d'appello dello slittamento/differimento del termine dovuto al d.P.C.M., richiamato in epigrafe; il motivo è fondato; in base al consolidato orientamento di questa Corte, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." (Così Cass. n. 10273 del 2021);il principio sopra richiamato vale anche a regolare la fattispecie in esame, considerato che per il pagamento dei contributi per l'anno 2010, il d.P.C.M. del 12.05.2011 aveva differito la data di scadenza dal 16 giugno al 6 luglio 2011, e che, pertanto, considerando tale slittamento temporale, alla data della richiesta di pagamento da parte dell'Inps alla professionista, comunicata il 30.06.2015, il diritto all'adempimento dell'obbligo contributivo non era ancora estinto, non essendo maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 Il Presi-d