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Ordinanza — n. 18406/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling that a June 2015 demand interrupted prescription for 2009 contributions despite a 2010 deadline extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18406/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court judgment that had declared the contribution claim prescribed. The lower court had ruled that a 2015 demand letter interrupted the five-year prescription period, which began after a 2010 decree extended the payment deadline for 2009 contributions. The Supreme Court found this reasoning flawed because the extension meant the prescription period had not yet expired when the demand was sent, thus invalidating the interruption.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; d.P.C.M. 10.6.2010: In social security matters, the prescription period for separate management contributions begins when payment deadlines expire, meaning any statutory extension of those deadlines prevents the prescription period from maturing until the extended date passes.

Parole chiave

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social security prescription deadline extension effect interruption of prescription separate management INPS contribution payment terms arretrati di contributi riesame della rendita AI mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
Art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995
2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art.
Art. 18 d.lgs. 241/1997
335/1995, dell'art. 18 del d.lgs.
Art. 17 d.P.R. 435/2001
241/1997, dell'art. 17 del d.P.R.
d.P.C.M. 10.6.2010
435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U.n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Adriano Sollai ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21234-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro SOLLAI ADRIANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE GIUDICI ANTONIO; - controricorrente - contro - intimati - avverso la sentenza n. 231/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. - Ric. 2021 n. 21234 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G. 21234/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Cagliari, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto in capo a Adriano Sollai, avvocato, l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi da attività libero - professionale prodotti dallo stesso negli anni 2009 e 2010, atteso che la raccomandata con cui l'Inps aveva richiesto il pagamento (primo atto interruttivo) dei contributi 2009 era stata notificata al professionista il 30.06.2015, quando il termine di prescrizione del credito era già trascorso, considerato quale dies a quo per l'adempimento la data del 16.06.2010, termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi dovuti per la predetta annualità; quanto ai contributi 2010, per i quali il versamento sarebbe dovuto avvenire il 16.06.2011, ha dichiarato ugualmente la prescrizione del credito, avendo accertato che il l'INPS non aveva notificato al Sollai nessun atto interruttivo utile ad interrompere la prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

Adriano Sollai ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U.n. 146 del 19 giugno 2010"; lamenta la mancata applicazione, da parte della Corte d'appello, dello slittamento/differimento del termine dovuto al d.P.C.M., richiamato in epigrafe, con riferimento ai soli contributi relativi all'anno 2009; il motivo è fondato; in base al consolidato orientamento di questa Corte, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite."(Così Cass. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, considerato il differimento dei termini per il pagamento dei contributi 2009, operato dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, dal 30 giugno al 7 luglio 2010, alla richiesta di pagamento da parte dell'Inps alla professionista, comunicata il 30.06.2015, l'obbligo contributivo non si era estinto, non essendo ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 Il Priler/tél