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Ordinanza — n. 18400/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows pensioner's appeal, ruling death benefit starts next month after death, not administrative request date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18400/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed Antonio Scingaro's appeal against the Bari Court of Appeal, which had incorrectly set the pension start date to the administrative request date. Scingaro argued the benefit should commence from January 2013, the month following his mother's death, while the lower court ruled it began in April 2016. The court established that for a deceased pensioner's child, the right arises the month after death, regardless of when the administrative claim was filed, ordering INPS to pay the difference.

Regesto Legislator

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Art. 5 D.Igs. 18.01.1945 n.39; In cases of a pensioner's death, a dependent child is entitled to a survivor's pension commencing the month following the death, irrespective of the administrative request date.

Parole chiave

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survivor pension entitlement commencement date rule administrative request timing INPS survivor benefits dependent child status ripristino della rendita di invalidità pensione di anzianità rendita per genitori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Art. 5 D.Igs. 18.01.1945 n.39
civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Igs.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18241 del 2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7778-2021 proposto da: SCHINGARO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO NAVACH; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCAR1A N. 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; - resistente - avverso la sentenza n. 1196/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 07778 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G.7778/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in capo a Antonio Scingaro, diritto proveniente dalla madre deceduta il 20.12.2012, di cui il ricorrente era convivente a carico perché inabile ad ogni proficuo lavoro e, pertanto, privo di reddito, con decorrenza data di presentazione dalla data della domanda amministrativa (1.04.2016); la cassazione della sentenza è domandata da Antonio Scingaro sulla base di un unico motivo; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Igs. 18.01.1945 n.39"; il ricorrente sostiene di avere diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità con decorrenza dalla precedente data del 1.01.2013, mese successivo al decesso della madre e non già, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, dall'1.04.2016, data della domanda amministrativa; il motivo merita accoglimento; questa Corte ha stabilito che in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall'Inps l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011); applicando il principio richiamato al caso in esame il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito, disponendo la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di reversibilità ai superstiti in favore di Antonio Scingaro con decorrenza dall'1.01.2013, primo giorno del mese successivo al decesso della madre; le spese dei gradi di merito vanno liquidate in complessivi Euro 6.200,00 oltre oneri accessori, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario; le spese relative alle consulenze tecniche espletate sono poste definitivamente a carico dell'INPS; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno distratte in favore del difensore dell'odierno ricorrente, dichiaratosi anticipatario; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dispone la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di reversibilità ai superstiti in favore di Antonio Scingaro con decorrenza dall'1.01.2013. Pone a carico dell'INPS le spese dei gradi di merito, liquidate in complessivi Euro 6.200,00 oltre oneri accessori, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario. Pone a carico dell'INPS il costo delle consulenze tecniche. Condanna l'INPS al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di Antonio Scingaro, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1500,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile,2022 Il Presidente Margher