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Decreto — n. 18397/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18397/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18397/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO RG 205/2020 Roma, sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura allegata al ricorso; RICORRENTE contro: PORTA LUCA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabbatino e Gallo, con domicilio in Roma, via Nitti n.11, presso lo studio dell'avv. Gagliardi CONTRORICORRENTE -A) avverso: la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez.5°, n. 3903/2018 pronunciata con riferimento all'atto impositivo T9FC0A101245/2015 IL PRESIDENTE Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle Entrate da atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione in relazione alla cartella successivamente emessa n. 07120170044700782 nascente dall'iscrizione a ruolo dell'atto impositivo indicato;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18397/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Gagliardi CONTRORICORRENTE -A) avverso: la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez.5°, n. 3903/2018 pronunciata con riferimento all'atto impositivo T9FC0A101245/2015 IL PRESIDENTE Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle Entrate da atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione in relazione alla cartella successivamente emessa n. 07120170044700782 nascente dall'iscrizione a ruolo dell'atto impositivo indicato;

Parole chiave

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procedura fiscale accoglimento parziale del contribuente arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale esecuzione della tassazione fiscale
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Testo completo

TO RG 205/2020 Roma, sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura allegata al ricorso; RICORRENTE contro: PORTA LUCA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabbatino e Gallo, con domicilio in Roma, via Nitti n.11, presso lo studio dell'avv. Gagliardi CONTRORICORRENTE -A) avverso: la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez.5°, n. 3903/2018 pronunciata con riferimento all'atto impositivo T9FC0A101245/2015 IL PRESIDENTE Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle Entrate da atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione in relazione alla cartella successivamente emessa n. 07120170044700782 nascente dall'iscrizione a ruolo dell'atto impositivo indicato;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese; Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. lÀ coordinatore Cori. Lucio Na?olitano