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Ordinanza Interlocutoria — n. 18395/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits pension contribution case to Fourth Section due to non-nomofilactic legal question.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18395/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by remitting the case to the Fourth Section rather than deciding it. The pension fund argued for the return of solidarity contributions based on various statutes, while the retirees contended the statute of limitations had expired after ten years. The court determined the legal issue raised did not possess the nomofilactic character required for a ruling by the Sixth Section, necessitating a transfer.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a legal question raised in a cassation appeal lacks the nomofilactic character required for a ruling by the Sixth Section, the case must be remitted to a different Section for decision.

Parole chiave

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nomofilactic character statute of limitations pension contributions remittal of case Sixth Section solidarity contributions procedural transfer mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
05-04-2022 -2- soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.
Art. 380-bis c.p.c.
Digs. n. 509 del 1994
CONSIDERATO che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del Digs. n. 509 del 1994, art.
L. n. 335 del 1995
22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art.
L. n. 296 del 2006
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art.
L. n. 147 del 2013
1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art.
L. n. 201 del 2011
1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art.
artt. 3 e 38 Cost.
art. 380-bis c.p
art. 375 c.p
05-04-2022 -2- soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26229/2014
Cass. n. 26303/2014
26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.
Cass. n. 53/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1737-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro SANGALLI SERGIO, BOLZOLI GIANPIERO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA ZAMBRANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata l' 8/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORI7,. RILEVATO che: Rilevato che: la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 108 del 2020, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Gianpiero Bolzoli e Sergio Sangalli, titolari di pensione, il contributo di solidarietà versato per il quinquennio 2014-2018; la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione infondata; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resistono, con controricorso, Bolzoli e Sangalli; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del Digs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt. 3 e 38 Cost; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la Ric. 2021 n. 01737 sez.

MI - ud. 05-04-2022 -2- soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione. La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2022 IL CANC