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Ordinanza Interlocutoria — n. 18394/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits pension contribution case to Fourth Section due to non-nomofilactic legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18394/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the preliminary request to decide the case itself, ordering instead a remittal to the Fourth Section. The appellant, a pension fund, challenged a lower court ruling that denied a solidarity contribution to a retiree, citing various social security laws and prescription periods. The court determined that the legal question regarding the prescription period lacked the necessary nomofilactic character to be decided by the Sixth Section, necessitating a transfer to the Fourth Section for resolution.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a legal issue presented for cassation review does not possess the character of nomofilaxis, the court must decline to decide and remit the case to a different section of the court.

Parole chiave

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nomofilactic character remittal of case prescription period social security contribution cassation procedure Sixth Section Fourth Section rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
CONSIDERATO che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art.
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22
2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
05-04-2022 -2- 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L.
L. n. 201 del 2011, art. 24
1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt.
artt. 3 e 38 Cost.
artt. 2946 e 2948 c.c.
22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R.
D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis
129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n.
art. 375 c.p.c.
33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26229/2014
Cass. n. 26303/2014
26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.
Cass. n. 53/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30461-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIANIMARIA; - ricorrente - contro ROMAGNOLI CARLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA ZAMBRANO; - controricorrente - ‘)/1Y avverso la sentenza n. 1096/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata P01/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFI ORE. RILEVATO che: La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1096 del 2020, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Latina aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Carlo Romagnoli, titolare di pensione, il contributo di solidarietà versato dal nove gennaio 2009 al 31 dicembre 2014; la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione priva di ragionevoli possibilità di essere accolta; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resiste, con controricorso, Carlo Romagnoli; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. ky\- Ric. 2020 n. 30461 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt. 3 e 38 Cost; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2022 Il Pr Margherita Ma ne ATA IL CANCELLIERE PETTINE -