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Ordinanza Interlocutoria — n. 18393/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits pension solidarity contribution case to Fourth Section due to non-nomofilactic nature.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18393/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the preliminary request to decide the case, ordering instead a remittal to the Fourth Section. The appellant, the National Pension Fund for Commercialists, challenged a lower court ruling that denied a solidarity contribution to a deceased pensioner's heirs. The court found the legal issue raised regarding prescription periods did not possess the nomofilactic character required for a direct decision under Article 375 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the case was sent back to the Fourth Section for examination by a different collegium.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a legal question raised in a cassation appeal lacks the nomofilactic character required for a direct decision, the appeal is inadmissible for ruling, and the case must be remitted to a different collegium of the Court.

Parole chiave

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nomofilactic character Article 375 c.p.c. remittal to different section solidarity contribution prescription period dispute contributi di previdenza impagati responsabilità dell'istituto di previdenza incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
05-04-2022 -2- con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art.
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22
2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L.
L. n. 201 del 2011, art. 24
1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt.
Artt. 3 e 38 Cost.
Artt. 2946 e 2948 c.c.
22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R.
D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis
129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26229/2014
Cass. n. 26303/2014
26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.
Cass. n. 53/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22814-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro CAMERA GUIDO ALDO CARLO, CARBONE CLARA, in qualità di eredi del Dott. Giovanni Luigi Camera, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ANTONAZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 311/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che: La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 311 del 2020, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Giovanni Luigi Camera, titolare di pensione, il contributo di solidarietà versato dal nove novembre 2008 all'otto novembre 2018; la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione priva di ragionevoli possibilità di essere accolta; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resistono, con controricorso e successiva memoria, Clara Carbone e Guido Aldo Camera, quali eredi di Giovanni Luigi Camera, nelle more deceduto;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che: Ric. 2020 n. 22814 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonché artt. 3 e 38 Cost; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2022 Il Pr s i e Margherita •POSI ATA IL CANC