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Ordinanza — n. 18391/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking factual contract interpretation rather than legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18391/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the plaintiffs attempted to overturn the lower court's factual finding on contract interpretation. The plaintiffs argued that the private writing obligated the company rather than the individual guarantors, citing subsequent conduct and correspondence. The court ruled that such factual assessments belong exclusively to the trial judge and cannot be challenged in cassation unless the reasoning is inadequate.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Contract interpretation is a factual inquiry reserved for the trial judge, making appeals challenging the reconstruction of the parties' will inadmissible unless the reasoning is inadequate.

Parole chiave

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contract interpretation factual finding cassation admissibility novation subjective guarantee liability contratto con sé stesso rappresentanza legale obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., erronea ricognizione della fattispecie concreta- Vizio di motivazione- artt.
art. 1362 c.c
Il Tribunale avrebbe violato l'art. 1362 c.c.
art. 380bis c.p
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 7500 del 27/3/2007
Cass., 3, n. 24539 del 20/11/2009
Cass., 3, n. 24539 del 20/11/2009, Cass., 3 n.
Cass., 3 n. 28319 del 28/11/2017
24539 del 20/11/2009, Cass., 3 n. 28319 del 28/11/2017, Cass., 1 n.
Cass., 1 n. 9461 del 9/4/2021
28319 del 28/11/2017, Cass., 1 n. 9461 del 9/4/2021).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36677-2019 proposto da: TURIANO PAOLO, TURIANO ALESSANDRO SAVERIO, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO TURIANO ed elettivamente domiciliati in ROMA, in VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BONARRIGO Pec: paoloturiano@pec.it - ricorrenti - contro MOLINO SsGIOVANNI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO BOVA e con il medesimo elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, Pec: alberto.bova@ordineavvocatiferrara.eu giovannipasqualemosca@ordineavvocatiroma.orq - controricorrente - avverso la sentenza n. 1398/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Considerato che: 1.11 Tribunale di Ferrara, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo di Paolo e Alessandro Turiano, emesso su ricorso della società Molino San Giovanni SpA (di seguito Molino) per il pagamento di C 56.889,70 oltre interessi e spese, quale compenso per forniture effettuate in favore della si e a Fili Turiance rigettò l'opposizione disattendendo la tesi degli opponenti secondo la quale sarebbe mancata la propria legittimazione passiva trattandosi di debito della società in ragione dell'interpretazione di una scrittura privata con la quale i Turiano, riconoscendo il debito della società, si erano impegnati personalmente a proporre un piano di rientro del debito.

2. I Turiano proposero appello lamentando l'erronea interpretazione della scrittura che, nella loro prospettazione, avrebbe inteso obbligare la società e non i singoli soci al piano di rientro del debito mentre la loro posizione sarebbe stata quella di meri coobbligati nel prestare, sempre a nome della società, una garanzia assicurativa. Il Tribunale avrebbe violato l'art. 1362 c.c. nel ritenere che i Turiano avessero inteso operare una novazione soggettiva delle obbligazioni della società, quando, invece, in base agli accordi trasfusi nella scrittura, la garanzia personale di Paolo sarebbe diventata operativa solo per l'ipotesi in cui non fosse operativa quella personale di Alessandro, costituita da una ipoteca legale su un immobile da lui indicato, in assenza dunque di alcun obbligo di garanzia solidale tra i due.

3. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza resa in data 30/4/2019, ha rigettato l'appello ritenendo che "seppur permanga in capo alla F.11i Turiano il debito derivante dalla fornitura di merce", Alessandro Turiano si era assunto in proprio l'obbligazione di pagamento della somma di € 78.000 in relazione alla quale si era impegnato ad un piano di rientro garantito da ipoteca legale, mentre Paolo Turiano si era obbligato a garantire il regolare adempimento dell'obbligazione qualora la prima soluzione, quella cioè del piano di rientro garantita da ipoteca, non avesse soddisfatto le ragioni creditorie.

4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, i Turiano hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, comprendente più censure. La società Molino San Giovanni SpA ha resistito con controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., erronea ricognizione della fattispecie concreta- Vizio di motivazione- artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. I ricorrenti assumono che la Corte di merito abbia erroneamente attribuito alle espressioni di obbligo contenute nella scrittura privata da loro sottoscritta il senso della assunzione personale del debito da parte dei medesimi, mentre il debito sarebbe stato assunto, da Alessandro Turiano, come desumibile oltre che dalle dichiarazioni delle parti anche dal loro comportamento successivo alla stipulazione della scrittura, esclusivamente in qualità di legale rappresentante della F.11i Turiano s.a.s., essendo la posizione di Alessandro e di Paolo Turiano quella di meri garanti.

Anche la fideiussione assentita dalla società Broker Area sarebbe stata stipulata esclusivamente in nome e per conto della società così come la corrispondenza relativa al piano di rientro pure fu sempre sottoscritta dal Turiano in qualità di legale rappresentante della s.a.s. La Corte d'Appello avrebbe dunque violato l'art. 1362 c.c. omettendo di considerare il comportamento posteriore tenuto dalle parti dopo la stipulazione della scrittura, elemento non sussidiario ma indefettibile, e consacrato in tutta la corrispondenza tenuta successivamente alla stipulazione della scrittura.

La tesi della novazione soggettiva, fatta propria dal giudice del merito, contrasterebbe con i criteri di ermeneutica contrattuale pure richiamati dal giudice, con ciò dando vita ad una motivazione inadeguata. Ugualmente censurabili sarebbero gli argomenti spesi in relazione alla posizione di Paolo Turiano. 1.1 Il ricorso è inammissibile. La critica, infatti, non è rivolta in iure, alla violazione della regola ermeneutica ma, inammissibilmente, in facto. E' volta a colpire il risultato interpretativo raggiunto in sede di merito, ed è in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale ".interpretazione del contratto, consistendo in _ un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati" (Cass., 3, n. 7500 del 27/3/2007;

Cass., 3, n. 24539 del 20/11/2009, Cass., 3 n. 28319 del 28/11/2017, Cass., 1 n. 9461 del 9/4/2021). Conclusivamen e il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrentisonotondannati a pagare, in favore di parte resistente, -4,k le speseip ssaziorj9(liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella già versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condannali ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese p'e iUdT2Ì di 1 w;7, IÌE liquidate in C 4000, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c