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Ordinanza — n. 18387/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional regulation as it concerns execution procedure, not substantive adjudicative power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18387/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the jurisdictional regulation inadmissible because the dispute concerned the procedural execution of a debt rather than the substantive power to judge. The Tribunal of Lecce sought to transfer the case to Rome, arguing a conflict of competence regarding the forced execution of a judgment against a third party. The court ruled that such conflicts do not challenge the 'potestas iudicandi' but only the manner of execution, which falls outside the scope of Article 26-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 26-bis c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: A jurisdictional regulation cannot be used to resolve conflicts between execution judges regarding the observance of execution norms, as this concerns the 'how' of execution rather than the 'power to judge'.

Parole chiave

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forced execution procedure conflict of jurisdiction potestas iudicandi Code of Civil Procedure execution against third party inadmissible regulation procedural execution azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 26-bis c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Art. 187 disp. att. c.p.c.
art. 26-bis c.p
art. 187 disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 38368 del 2021
Cass. n. 38368 del 2021, n.
Cass. n. 8172 del 2018
Cass. n. 21185 del 2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 19691/2021 sollevato dal Tribunale di Lecce con ordinanza n. R.G. 1724/7/2020 del 24/6/21 nel procedimento vertente tra: CIARDIELLO ELIGIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUSEPPE MUSELLA, da una parte AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MAURO VITIELLO che chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di competenza. RILEVATO che nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi, in forza di un titolo esecutivo costituito da una sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del procuratore antistatario avv.

Ciardiello Eligio, l'adito giudice dell'esecuzione, con ordinanza del Tribunale di Treviso del 16 novembre 2020, declinava la competenza in favore del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce che, con ordinanza del 24 giugno 2021, ha sollevato il conflitto negativo mediante il proposto regolamento per far dichiarare competente il Tribunale di Roma; che il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; che il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26-bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art.617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo Ric. 2021 n. 19691 sez.

M1 - ud. 05-05-2022 -2- e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata (cfr. Cass. n. 38368 del 2021, n. 8172 del 2018, n. 21185 del 2017); che, alla luce di tali condivisibili arresti, il regolamento in esame è inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento proposto. Roma, 5 maggio 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ft B.. LU71._ IL