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Ordinanza — n. 18385/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18385/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18385/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19893-2020 proposto da: ESPOSITO ANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PATTERI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4370/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 38 Cost; Ordinanza — n. 18385/2022 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO che: con i tre motivi di censura, il ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, D.L. n. 69 del 2009, art. 38, D.L. n. 384 del 1992, artt. 4 e 6, (conv. con L. n. 438 del 1992), D.M. n. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 10, e D.L. n. 103 del 1991, art. 6, per avere la Corte di merito ritenuto che, avendo presentato domanda amministrativa all'INPS in data 26.5.2004 e avendo depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 27.4.2012, egli fosse decaduto dal beneficio in questione, essendo stata la domanda giudiziale proposta ben oltre il Ric. 2020 n. 19893 sez.

Parole chiave

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esposizione all'amianto riesame della rendita di invalidità diritto all'indennità di disoccupazione indennità per lavoro ridotto retroattiva prestazioni d'invalidità professionale indennità d'espatrio

Disposizioni normative citate

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art. 38 Cost
CONSIDERATO che: con i tre motivi di censura, il ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., D.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19893-2020 proposto da: ESPOSITO ANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PATTERI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4370/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che: con sentenza depositata il 18 dicembre 2019, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato Antonio Esposito decaduto dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; avverso tale pronuncia Antonio E'sposito ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati da memoria; l'INPS ha resistito con controricorso; il Primo Presidente, con decreto del 9 aprile 2021, ha rigettato l'istanza, presentata da Antonio Esposito, di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza non partecipata;

CONSIDERATO che: con i tre motivi di censura, il ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, D.L. n. 69 del 2009, art. 38, D.L. n. 384 del 1992, artt. 4 e 6, (conv. con L. n. 438 del 1992), D.M. n. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 10, e D.L. n. 103 del 1991, art. 6, per avere la Corte di merito ritenuto che, avendo presentato domanda amministrativa all'INPS in data 26.5.2004 e avendo depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 27.4.2012, egli fosse decaduto dal beneficio in questione, essendo stata la domanda giudiziale proposta ben oltre il Ric. 2020 n. 19893 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- termine di tre anni e trecento giorni dalla data della domanda amministrativa; le doglianze sono infondate, (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017); altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ove ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte); del pari consolidato è il principio secondo cui, fermo restando che ai fini della decorrenza del termine di decadenza va tenuto conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all'INPS (così da ult.

Cass. n. 9230 del 2021), la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - a loro volta risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di quello di centottanta giorni previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6, - determina comunque il decorrere del dies a citi() del termine triennale di decadenza, rendendo irrilevante sia la Ric. 2020 n. 19893 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- decisione tardiva dell'ente sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo (così Cass. n. 15969 del 2017); restando assorbito nelle considerazioni che precedono ogni ulteriore profilo di doglianza, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. i Il Preile94e Margherita M rta Le ne DEP:7 77.C.:-3