Cassation court allows Inps claim against Gaeta for unpaid contributions, ruling prescription period extended to July 2010.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the Inps's first ground regarding nullity but accepted its second ground concerning the statute of limitations. The court found the lower court erred in starting the prescription period from June 2010, ignoring a specific decree that extended payment deadlines to July 2010 for all professionals in certain sectors. Consequently, the Court quashed the appellate judgment and remanded the case to determine if the debt was indeed prescribed under the corrected timeline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 co. 26 I.n. 335/1995; d.P.C.M. 10.6.2010: The prescription period for unpaid social security contributions is extended to July 2010 for professionals in specific sectors, and the lower court erred in applying a June deadline that excluded this statutory extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31280-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrente- contro GAETA MIMMA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO VAZZANA; controricorrente - avverso la sentenza n. 364/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Presidente Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE Con sentenza n.364/2019 la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello dell'Inps avverso la decisione con la quale il tribunale di Termini Imerese aveva escluso l'obbligo di iscrizione di Mimma Gaeta alla Gestione separata presso l'Inps ed il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, in relazione all'attività libero-professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria; che avverso tale pronuncia l'Inps ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura; che Mimma Gaeta ha resistito con controricorso; che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; che parte controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.,per violazione e falsa applicazione I.n. 335/1995, art. 2 co. 26, 31 e co. 12 art. 18 DL n. 98/2011.
2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. , art. 2 co.26 -31 I.n. 335/1995, art. 18 d.lgs n.241/97„art. 17 dpr n. 435/2001, DPCM 10.6.2010 ( ai sensi dell'art.360 co.1 n. 3 c.p.c.), in quanto ritenuto prescritto il diritto. In particolare l'Istituto denuncia l'errata statuizione in punto di prescrizione , trattandosi di contributi del 2009 per il versamento dei quali non era stato considerato lo Ric. 2019 n. 31280 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- slittamento disposto dal DPCM 10.6.2010 ( al 6.7.2010), applicabile non soltanto ai contribuenti assoggettati agli studi di settore.
Deve premettersi che, secondo decisione consolidata di questa Corte "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale( tra tutte Cass.n.32167/2018).
Risulta preliminare, per ordine logico, valutare la seconda censura. Va anzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume Ric. 2019 n. 31280 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.
a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult.
Cass. n. 21472 del 2020). Né può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in Ric. 2019 n. 31280 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007 (Cass.n. 10273/2021).
Il secondo motivo deve pertanto essere accolto, ritenendosi assorbite censure inerenti il primo. La sentenza deve essere cassata e rinviata la causa alla corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perché decida sulla scorta dei principi richiamati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo ritenendo assorbito il primo. Cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia alla corte di appello di Palermo, in diversa composizione, .anche sulle spese del /./ giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell'adunanza campr 22.marzo.2022. I