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Ordinanza — n. 18363/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to late filing of cassation request exceeding statutory sixty-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18363/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed beyond the mandatory sixty-day deadline. Although the appellants argued the notification date was later than the official record, the court confirmed the request was submitted via PEC on November 16, 2020, after the strict time limit expired. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the sixty-day period prescribed by law, regardless of any alleged discrepancies in the notification date.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limit notification date discrepancy PEC filing deadline art 325 cpc revoca del credito al consumo revoca dell'esecutore testamentario fermo banca

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato via pec il 16 novembre 2020, è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Per altro verso, gli stessi ricorrenti hanno riferito che la sentenza Ric.
Art. 164 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 2901 c.c
art. 325 c.p
Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato via pec il 16 novembre 2020, è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28724-2020 proposto da: MESINI PAOLO, FLORI ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio denv-vocato ENRICO DE SANTIS, rappresentati e difesi dall'avvocato AMALIA LOLLO; - ricorrenti - contro BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACCIAIOLI, 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TANnErn, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CORSINI, ANTONIO TULLIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1278/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Modena, con sentenza del 22 giugno 2015, dichiarava inefficace nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPR) l'atto costitutivo del fondo patrimoniale costituito dai coniugi Angela Fiori e Alessandro Mesini, poiché lesivo delle ragioni creditorie della BPR, ai sensi dell'art. 2901 c.c. L'appello proposto da Angela Fiori e Mesini Paolo, in proprio e quali eredi legittimi di Alessandro Mesini, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 18 maggio 2020.

I signori Fiori Angela e Maesini Paolo hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, resistito dalla BPR. Le parti hanno presentato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE La BPR ha fondatamente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza impugnata, pubblicata il 18 maggio 2020, è stata notificata via pect da BPR ad Angela Fiori e Alessandro Mesinilin data 20 maggio 2020, risultando in atti le ricevute di consegna e accettazione e l'asseverazione di conformità della copia cartacea dell'atto notificato in formato telematico.

Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato via pec il 16 novembre 2020, è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Per altro verso, gli stessi ricorrenti hanno riferito che la sentenza Ric. 2020 n. 28724 sez. MI - ud. 05-05-2022 -2- è stata notificata sebbene in altra data (il 18 giugno 2020), rispetto alla quale il ricorso sarebbe pur sempre inammissibile per tardività. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in C 3200,00, di cui C 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 5 maggio 2022 DEPOS;TATO N CANCELLE 8 G I U 22-i :21 1_ CANCELLIER