Italian tax court dismisses appeal against land registry reclassification due to insufficient specific reasoning on local factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that denied a land registry reclassification. The agency argued the decision lacked specific reasoning regarding local infrastructure improvements, yet the court found the commission's refusal to rely solely on abstract market-to-cadastral value ratios without detailing concrete local factors was legally sound. Consequently, the court upheld the lower court's ruling, emphasizing that tax assessments must explicitly explain how specific local elements justify a change in classification rather than using general comparative data.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 335 della L. n. 311/2004; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The revision of cadastral classification cannot be considered properly motivated if it exclusively references the ratio between market and cadastral value in a microzone versus the overall municipal average without indicating the specific elements that concretely affected that microzone and how they impact the single property's classification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31548-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro LAPI ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1282/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 31548 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- R.g. 31548/2020 Agenzia delle entrate C/ Lapi Antonio Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Antonio Lapi, di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via Otranto ang. Viale Giulio Cesare, microzona 5-Prati, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento nel quale non sono evincibili gli elementi che hanno in concreto inciso sul diverso classamento, per cui il contribuente non è stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni della pretesa impositiva.
Peraltro, l'amministrazione si limita a citare dei parametri riclassificatori di carattere astratto e generale (come tali, valevoli per ogni ipotesi) senza indicare le caratteristiche degli immobili asseritamente analoghi né esplicare in che cosa consistano i "significativi miglioramenti a seguito dell'incremento delle infrastrutture urbane", in correlazione con la affermata "qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo" Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:
1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1comma 335 della legge n. 311/2004 in relazione all'art.360, comma 1, CPC, n.3- Violazione dei principi in materia di classamento degli immobili, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.;
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. 2.1.A ciò aggiungasi che nel motivo di ricorso la ricorrente riproduce le motivazioni del processo revisionale riferiti ai\l-sa microzona (20- Salario Trieste, v. p. 23 ss.) diversa da quella (microzona 5 Prati) in cui ricade l'immobile di proprietà dell'intimato. 3.11 ricorso va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 200