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Ordinanza — n. 18294/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal; signature delegation valid via job title without specific name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18294/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giuliana Gallo's appeal against the Calabria Regional Tax Commission's decision upholding an income tax assessment. Gallo argued the tax authority lacked legitimacy because the signing delegation failed to specify the individual's name, relying only on their job title. The court rejected this, citing established precedent that delegations for tax acts are valid when the employee is identified by their functional qualification, as this allows for verification of identity and aligns with administrative efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 42 DPR 600/1973; Art. 17 comma 1 bis D.Lgs 165/2001: A delegation of signature for tax acts is valid if the delegate is identified by their functional qualification, without requiring a specific name or fixed term, provided the identity can be verified.

Parole chiave

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tax assessment appeal signature delegation validity functional qualification identification administrative delegation rules Regional Tax Commission income tax enforcement procedural admissibility delega di potere

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 42 DPR 600/1973
in rapporto all'art. 42 del d.P.R.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
600 del 1973, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto in ogni caso legittima la firma prodotta in atti all'Agenzia, pur in assenza del nominativo del delegato, individuato in base alla funzione ricoperta.
Art. 17 comma 1 bis D.Lgs 165/2001
600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs n.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
artt. 112 cod. proc. civ
Il primo motivo, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degq artt. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11013/2019
Cass. n. 8814/2019
18675; Cass. n. 8814/2019 cit.).
Cass. n. 28850 del 08/11/2019
Cass. n. 13512/2011
Cass. n. 13512/2011; Cass.
Cass. n. 18383/2019
Cass. n. 18383/2019; Cass.
Cass. n. 11493 del 2018
Cass. n. 2108 del 2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14790-2020 proposto da: GALLO GIULIANA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato CIRO PASQUALE LENTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3479/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 14790 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- r.g. 14790/2020 Gallo Giuliana cl Agenzia delle entrate Ritenuto che: Giuliana Gallo ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, n. 3479/2019 dep. 3 ottobre 2019, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef, anno 2009, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo valida la delega di firma dell'atto impositivo, in quanto "è irrilevante la specificazione della singola persona fisica delegata, essendo l'accertamento riconducibile sempre all'Autorità delegante", ed avendo l'Agenzia delle entrate conferita detta delega al firmatario per tutta la durata dell'incarico e non per il singolo atto; la delega era stata regolarmente allegata in fase di costituzione in giudizio e nuovamente riprodotta in fase di appello.

L'Agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. -112 cod. proc. civ. in rapporto all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per mancanza di legittimazione del delegatoz 'e,)Ullz 04' A 2. col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto in ogni caso legittima la firma prodotta in atti all'Agenzia, pur in assenza del nominativo del delegato, individuato in base alla funzione ricoperta.

3. Va preliminarmente esaminato, per ragioni logiche, il secondo motivo del ricorso che è infondato e va respinto. 2.1. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 de/ 08/11/2019, Cass.09/09/2020, n. 18675), che con riferimento alla delega di firma degli atti impositivi ha ritenuto valido il provvedimento che legittima l'impiegato alla firma mediante la sola indicazione della qualifica rivestita, secondo cui non è pertanto richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr.

Cass. n. 13512/2011; Cass. 29/03/2019, n. 8814), che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; 2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr.

Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675; Cass. n. 8814/2019 cit.).

3. La CTR si è sostanzialmente adeguata ai superiori principi, per cui il motivo va respinto.

4. Il primo motivo, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degq artt. 112 cod. proc. civ. in rapporto all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 va dichiarato inammissibile in virtù del principio secondo cui «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. n. 11493 del 2018; conf. Cass. n. 2108 del 2012).

5. Conclusivamente il ricorso va respinto.

6. Le spese sepono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. tic imkini_ r C.J4-cit-oU edZct te

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Le spese vengono liquidate in C. 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se d