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Ordinanza — n. 18247/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax reduction claim for waste service failure due to lack of formal health danger declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18247/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision confirming a reduced TARES tax. The taxpayer argued that a lack of formal waste collection service constituted a health danger warranting a statutory reduction, citing informal notes from the health authority. The court rejected this, ruling that only a formal administrative declaration of public danger triggers the reduction, and informal evidence or different time periods are insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 14 e 20, d.l. n. 201/2011; Art. 14, comma 20, d.l. n. 210/2011: A reduction in local waste taxes based on service interruptions is strictly conditional upon a formal administrative declaration of public danger or health risk; informal notes, newspaper reports, or references to different locations or periods do not satisfy this statutory requirement.

Parole chiave

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TARES tax reduction waste collection service health danger declaration public danger formal requirement tax appeal dismissal administrative burden of proof statutory reduction conditions impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 14 e 20, d.l. n. 201/2011
per violazione e falsa applicazione art. 1, commi 14 e 20, d.l. n. 201/2011, per aver riconosciuto applicabile la riduzione di legge, in assenza dei presupposti normativi, segnatamente in assenza di specifica dichiarazione di pericolo sanitario, dichiarato con provvedimento della competente autorità.
Art. 14, comma 20, d.l. n. 210/2011
10-05-2022 -2- danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in conseguenza dell'interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi, a mente dell'art. 14, comma 20, d.l. n. 210/2011.
Art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 11451/2018
Cass. V, n. 2373/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30941-2020 proposto da: COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocoato PATRIZIA CIANCI; - ricorrente - contro CALABRO' VINCENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 1920/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il Comune di Reggio Calabria ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CTP di Reggio Calabria ove erano apprezzate le ragioni del contribuente in tema di riduzione TARES per mancata del servizio raccolta differenziata. Il ricorso è affidato a due motivi, la parte contribuente è rimasta intimata. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione art. 1, commi 14 e 20, d.l. n. 201/2011, per aver riconosciuto applicabile la riduzione di legge, in assenza dei presupposti normativi, segnatamente in assenza di specifica dichiarazione di pericolo sanitario, dichiarato con provvedimento della competente autorità.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. circa la documentazione dell'Azienda sanitaria versata in atti, lamentandone la cattiva interpretazione per avervi letto l'attestazione di un rischio sanitario, in verità mai dichiarato, desunto da elementi diversi rispetto la formale dichiarazione dell'autorità preposta e, comunque, relativo a periodo diverso e zona diversa. I motivi possono essere trattati congiuntamente, rappresentando sotto diverse censure il medesimo fatto concreto. Nella sostanza, si contesta la presenza di uno dei presupposti normativi per la riduzione della tassa, ovvero il provvedimento formale dell'autorità amministrativa competente che dichiari una situazione di Ric. 2020 n. 30941 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in conseguenza dell'interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi, a mente dell'art. 14, comma 20, d.l. n. 210/2011. Spetta infatti al contribuente fornire la prova delle condizioni che riducono l'importo da corrispondere e alla CTR accertare la sussistenza: in tema di TARSU, ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta - essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 (cfr.

Cass. V, n. 11451/2018). La TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività. (cfr.

Cass. V, n. 2373/2022). Tale accertamento è mancato, riferendosi la CTR a notazioni non provvedimentali della ASP competente, ovvero relativi ad altri luoghi e per periodi diversi. Donde non può ritenersi accertato il presupposto Ric. 2020 n. 30941 sez. MT - ud. 10-05-2022 -3- normativo formale della dichiarazione di pericolo per quella determinata zona residenziale e in quel periodo d'imposta. Ed infatti, non qualsivoglia disservizio autorizza alla riduzione dell'imposta, quasi si trattasse di profilo sinallagmatico, bensì solo quel disservizio che si traduce in pericolo per l'incolumità pubblica, debitamente dichiarato dalla compente autorità, senza che possa essere sopperito tale adempimento da riferimento a fatti notori, cronache di giornali ed altri elementi presuntivi individuati aliunde.

Donde il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del pre