Cassation court allows tax appeal for omitted ILOR reasoning, remanding case to regional commission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had confirmed the taxpayer's deduction claims. While the first ground regarding the violation of specific tax articles was dismissed, the second ground concerning omitted reasoning on ILOR benefits was accepted. Consequently, the judgment was annulled and the case remanded to the Regional Tax Commission for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101, 105 d.P.R. n. 218/1978; Art. 132 c.p.c.: A tax judgment is void if it omits or superficially addresses the reasoning required to justify the application of fiscal exemptions, thereby depriving the parties of the constitutional minimum of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12767-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO fr STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - COMr0 TESSILE CRABOLU SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 37/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna che ha confermato la pronuncia della CTP di Sassari ove erano apprezzate le ragioni della società contribuente in tema di deduzione ILOR e IRPEG in ragione di nuovi insediamenti produttivi in aree del Mezzogiorno. La contribuente ha spiegato difese. Il ricorso è affidato a due motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 101 e 105 d.P.R. n. 218/1978, nel testo vigente ratione tempolis, per aver accordato i benefici fiscali riservati ai nuovi insediamenti anche ad opifici esistenti, seppur accresciuti nel fatturato.
In tema di agevolazioni tributarie, in caso di trasformazione di un'impresa preesistente, il requisito della novità dell'iniziativa produttiva necessario per beneficiare dell'esenzione decennale prevista dall'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 sussiste solo se il cambiamento incide sui livelli produttivi ed occupazionali determinando risultati analoghi a quelli che si correlano all'inizio di un'attività di impresa del tutto nuova (cfr. Cass. V, n. 17624/2018). Altresì, in tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, l'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (come modificato dall'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64), espressamente richiede il duplice requisito della nuova costituzione in forma societaria e della novità dell'iniziativa produttiva, senza che il Ric. 2020 n. 12767 sez.
MT - ud. 10-05-2022 -2- richiamo operato dal primo comma della norma alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR ("fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102") possa interpretarsi, anche in considerazione della natura eccezionale delle norme di esenzione, come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione (dovendo invece quel richiamo intendersi soltanto nel senso della compatibilità e della cumulabilità dei due benefici). Ne consegue che, anche nel caso in cui la trasformazione di una impresa produttiva sia tale da far ritenere - per la significativa incidenza sui livelli produttivi ed occupazionali, analoga a quella conseguente all'avvio di una nuova attività - sussistente il requisito della novità dell'iniziativa stessa, è comunque necessario anche il concorrente requisito formale della costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria (Cfr.
Cass. V, n. 22165/2013). Con il secondo motivo si lamenta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. n. 546/1992, motivazione omessa o apparente, per il profilo ILOR, non considerato. Ed infatti, la CTR si è concentrata sulla questione di una nuova attività o ampliamento dell'esistente, ma non ha considerato la questione dell'aumento produttivo, commisurato ai nuovi investimenti. Il motivo assolve l'onere dell'autosufficienza, riportando i passi ove la questione era posta e non nuova, mentre dall'esame della gravata sentenza non risulta che il giudicante abbia preso posizione.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo Ric. 2020 n. 12767 sez. MT - ud. 10-05-2022 -3- ragionamento.
In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese d