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Ordinanza — n. 18243/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows tax agency appeal, ruling pre-trial hearing mandatory for harmonized taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18243/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had reinstated a taxpayer's right to a pre-procedural hearing. The taxpayer argued the commission erred by ignoring their request for a hearing during a 'desk audit' regarding harmonized taxes on mobile phone sales. The court held that for harmonized taxes, the administration must respect the taxpayer's right to be heard, and since the taxpayer had not raised specific arguments during the audit, the lower court's decision to invalidate the tax act was correct.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000; Art. 31 Carta EDU: In tax audits for harmonized taxes, the administration must respect the taxpayer's right to a pre-procedural hearing; failure to do so invalidates the tax act if the taxpayer could not present specific arguments.

Parole chiave

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harmonized taxes pre-procedural hearing tax audit desk audit administrative invalidity taxpayer rights contradictory procedure Italian tax law contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000
per violazione dell'art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000, nonché art.
Art. 31 Carta EDU
212/2000, nonché art. 31 Carta EDU.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 24823/2015
Cass. S.U., n. 24823/2015; V, n.
Cass. V, n. 5502/2016
Cass. VI-5, n. 20036/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11917-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DRB SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato MAGRONE NUNZIANTE, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERA FILIPPI, ALICE COGLIATI DEZZA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1672/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha riformato la pronuncia della CI? di Bologna ove non erano state apprezzate le doglianze della parte contribuente in tema di contraddittorio preventivo su tributi armonizzati in caso di accertamento "a tavolino". Più in particolare la CTR ha ritenuto sempre dovuto il contraddittorio endoprocedimentale ed inficiato l'atto impositivo, trattandosi peraltro di questione di ripresa a tassazione di maggior IVA in operazioni di compravendita di telefoni cellulari con la Repubblica di San Marino.

Ha spiegato controricorso la parte contribuente che ha altresì depositato memoria in prossimità dell'adunanza a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000, nonché art. 31 Carta EDU. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni Ric. 2020 n. 11917 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (cfr. Cass. S.U., n. 24823/2015; V, n. 5502/2016; VI-5, n. 20036/2018), il cui accertamento spetta alla CTR. Nel particolare, trattandosi di tributi armonizzati, non vi è stata alcuna valutazione da parte della CTR in ordine all'effettivo assolvimento -da parte del contribuente- dell'onere di dimostrare le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio