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Ordinanza — n. 18239/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18239/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18239/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 27604-2021 proposto da: COMUNE DI FISCIANO , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCREZIA RISPOLI, - ricorrente- contro NADDEO GRAZIA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 11134/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18239/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 11134/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario contributo alle spese d'amministrazione rettifiche finanziarie diritto tributario ammende per infrazione procedurale errore di calcolo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 27604-2021 proposto da: COMUNE DI FISCIANO , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCREZIA RISPOLI, - ricorrente- contro NADDEO GRAZIA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 11134/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 27604 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- R. G. 27604/2021 Comune di Fisciano C/ Naddeo Grazia Rilevato che: Il comune di Fisciano propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza Cass. n. 11134/2021, dep. il 28.04.2021, resa nel procedimento rg. 30889/2019, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente "al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi 650,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 euro e dagli accessori di legge...".

La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1- Il ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391- bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020). 2- Preso atto che la causa si è svolta tra Naddeo Grazia e il Comune di Fisciano e si è conclusa con il rigetto del ricorso della contribuente e la condanna alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate invece che a favore del comune di Fisciano. Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza n. 11134/2021., dep. 28.04.2021, venga corretto nel senso che laddove è scritto "condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi 650,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 euro e dagli accessori di legge...", venga corretto " in favore del Comune di Fisciano, in persona del sindaco pro tempore". 3- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 11134/2021, dep. 28.04.2021, nel senso che, laddove è scritto "condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi 650,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 euro e dagli accessori di legge...", debba leggersi: "condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Fisciano, in persona del sindaco pro tempore delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi 650,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 euro e dagli accessori di legge...". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma, 26 aprile 2022 Il Pre dente . Lucio kuciote