Cassation court dismisses appeal as tax recovery process extinguished by simplified payment definition under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax recovery process extinguished and dismissed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayers argued for the application of specific cost-sharing rules, but the Court found the simplified payment definition under Art. 6 of D.L. 119/2018 had already perfected the debt. Consequently, the process was legally terminated, rendering the contested procedural rules inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: When a tax recovery process is extinguished due to the perfection of a simplified payment definition, the specific cost-sharing provisions for ongoing proceedings do not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5785-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro STUDIO STELLA PROFESSIONISTI ASSOCIATI DI STELLA FRANCO, CONSULENTE DEL LAVORO E STELLA RAG. LAURA - SOCIETA' SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato MARIA SONIA VULCANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO LUCISANO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1199/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 28/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2018 n. 05785 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- RG. 5785/2018 Agenzia delle Entrate c/ Studio Stella Professionisti Associati s.s. Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte della società semplice Studio Stella Professionisti associati e dei soci Franco Stella e Laura Stella, dell'atto di recupero di credito Irpef utilizzato in compensazione per l'anno d'imposta 2008, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado.
I contribuenti si costituiscono con controricorso. Considerato che: l'Avvocatura dello Stato ha comunicato in data 3 dicembre 2019 che la Direzione provinciale di Torino dell'Agenzia delle entrate, con nota 22.11.2019, ha verificato il perfezionamento della definizione agevolata, ex art. 6 dl. 119/2018. Visto l'art. 6 del D.L. 119/2018 e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate -che ha preso atto dell'avvenuto pagamento e del perfezionamento della definizione agevolata- va conseguentemente dichiarato estinto il processo, con compensazione delle spese.
Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Roma, 26 aprile 2022 Il Pres ente Do Lucio Jciotti DEPOSITA