Court dismisses tax agency appeal, ruling port security services are exempt from VAT under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax tribunal decision. The agency argued that security services at the port of Trieste were taxable, while the port company contended they were exempt as essential for port operations. The court ruled that these services are legally required for the movement of people and goods, thereby qualifying them for the VAT exemption provided by Article 9 of the 1972 Decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 3, comma 13 del d.l. n. 90 del 1990: Security services rendered within ports to ensure the movement of people and goods are considered exempt from VAT as they are directly linked to the functioning of port installations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24836-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro POLINVESTIGATIONS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché ALICE e FRANCESCA POLICASTRO, nella qualità di socie della Polinvestigatios s.r.I., tutte rapp.te e dif.se, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.TI ANDREA MISSONI e GIUSEPPE NICOLINI, presso lo studio del quale sono elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA TEODOSIO MACROBIO, n. 3; - con troricorrenti / ricorrenti incidentali condizionati - avverso la sentenza n. 229/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla POLINVESTIGATIONS S. R. L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché ad ALICE e FRANCESCA POLICASTRO, nella qualità di socie della predetta società, distinti avvisi di accertamento per riprese I.V.A. relative agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, avuto riguardo a fatture emesse con il titolo di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, per prestazioni di servizi di security all'interno del porto di Trieste; che le contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Trieste la quale, con sentenze nn. 348/2015, 4/2016 e 149/2016, previa riunione dei ricorsi per annualità di imposta, li accolse; che avverso tali decisioni, tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto le contribuenti, proposero separati appelli, rispettivamente principali ed incidentali innanzi alla C.T.R. del Friuli-Venezia Giulia, la quale, con sentenza n. 229/2019, depositata il 20.12.2019, previa riunione dei gravami, rigettò l'appello principale dell'AGENziA ed accolse quello incidentale delle contribuenti osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come effettivamente l'attività di security posta in essere dalla POLINVESTIGATIONS S. R.
L. abbia "tutti i presupposti dei "servizi prestati nei porti... che riflettono direttamente il Ric. 2020 n. 24863 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2- funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasposto" e pertanto tutte le caratteristiche perviste dall'art. 9, comma 6, del DPR 600/73 per essere esente dall'imposta IVA, considerando la complessità delle attività portuali che comprendono non solo le operazioni di imbarco e sbarco delle merci ma anche, come appena detto, le attività di controllo degli accessi" (cfr. p. 7 della motivazione della sentenza impugnata); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380 -bis cod. proc. civ.; si sono costituite con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la POLINVESTIGATIONS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché ALICE e FRANCESCA POLICASTRO, nella qualità di socie della predetta società; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 14 delle Preleggi, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto i servizi di vigilanza svolti dalla POLINVESTIGATIONS esenti dall'I.V.A., ex art. 9 cit.; che il motivo è manifestamente infondato; che questa Corte ha recentemente chiarito - in fattispecie analoga a quella odierna - che, in tema di IVA, è esente da imposta il servizio di vigilanza svolto da soggetti privati in ambito portuale, riconducibile ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo all'uopo rilievo l'obbligatorietà dello Ric. 2020 n. 24863 sez.
Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -3- stesso, imposta dalla direttiva n. 2005/65/CE, e la diretta connessione al funzionamento degli impianti, ovvero alle operazioni di transito delle merci e di sbarco e reimbarco dei passeggeri (così Cass., Sez. 5, 8.3.2022, n. 7455, Rv. 664132- 01). In particolare, in tale occasione è stato evidenziato che:
a) i servizi - quale pacificamente quello svolto dalla società controricorrente - di security, obbligatori per legge in connessione alle citate operazioni, essendo direttamente riferibili al "movimento di persone", rientrano nella previsione normativa di cui al n.
6) del comma 1 del citato articolo 9, come autenticamente interpretato dall'art. 3, comma 13, del d.l. n. 90 del 1990, conv. dalla I. n. 165 del 1990, alla cui stregua, tra i servizi previsti dal n. 6), del comma 1 cit. "si intendono compresi, altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone..." (così disattendendosi anche la relativa difesa dell'AGENZIA. Cfr. ricorso, p. 13);
b) il fatto che la vigilanza attenga al funzionamento del terminal, al transito delle merci ed allo sbarco ed imbarco dei passeggeri in condizioni di sicurezza è, peraltro, evidente e risulta confermato dalla sua obbligatorietà imposta dalla Direttiva n.2005/65/CE, che prescrive il controllo degli accessi alle zone portuali, il monitoraggio delle movimentazioni di beni e persone, l'individuazione di possibili anomalie negli impianti o di altri fattori di rischio; che per effetto del rigetto dell'unico motivo di ricorso principale, risultano assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; Ric. 2020 n. 24863 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -4- che, quanto alle spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., va condannata al loro pagamento in favore della POLINVESTIGATIONS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché di ALICE e FRANCESCA POLICASTRO; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della POLINVESTIGATIONS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché di ALICE e FRANCESCA POLICASTRO delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 7.800,00 (settemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - T