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Ordinanza — n. 18225/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows VAT deduction claim despite missing declaration, shifting proof burden to taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18225/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision denying a VAT deduction. The taxpayer argued that the deduction should be recognized due to prior regular payments and lack of formal contestation, while the tax authority insisted on the missing 2007 declaration as a fatal flaw. The court ruled that the taxpayer bears the burden of proving all substantive elements of the credit and reversed the tribunal for incorrectly shifting this verification duty to the tax agency.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis del d.P.R. 600/73; Art. 54 bis del d.P.R. 633/72; Art. 2697 c.c.: The taxpayer bears the burden of proving all substantive elements required for a VAT deduction, and the tax authority cannot be required to verify the credit's existence if the taxpayer fails to provide the necessary documentation.

Parole chiave

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VAT deduction requirements burden of proof taxpayer missing tax declaration automatic control procedure tax credit substantiation accoglimento parziale del contribuente detrazioni e rimborsi cooperativa di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis del d.P.R. 600/73
l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/73, dell'art..
Art. 54 bis del d.P.R. 633/72
Art. 2697 c.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.U, sentenza n. 17757 del 08/09/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25083-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro COOPERATIVA PIRAMIDE A R.L. IN FALLIMENTO , in persona del curatore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARGHERITA OCCHIPINTI; - controricorrente contro RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 3201/15/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 25083 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/73, dell'art.. 54 bis del d.P.R. 633/72 dell'art.2697 c. .c e dell'art. 116 c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, in causa su cartella di pagamento relativa al recupero di un credito Iva indicato dalla curatela del fallimento della Cooperativa Piramide nella dichiarazione del 2008 ma relativo all'anno precedente per il quale la dichiarazione non era stata presentata, la CTR della Sicilia ha affermato che il diritto alla detrazione non poteva essere negato essendosi l'ufficio limitato a "generiche contestazioni senza nulla eccepire, sostanzialmente, sulla spettanza del credito relativamente alla dichiarazione ritenuta omessa e ciò pur avendo [l'ufficio medesimo] avuto modo di verificare dalle risultanze informatiche, l'effettiva esistenza del credito";

2. il contribuente non si è costituito; considerato che: 1. è ormai acquisito che" La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (Cass. Sez.U, sentenza n. 17757 del 08/09/2016).

2. nel caso di specie, l'Agenzia aveva, fino dal primo grado di giudizio -v. pagina 2 delle controdeduzioni sottoposte alla CTP di Ragusa, trascritte a pagina 4 e 5 del ricorso per cassazione-, negato di poter riconoscere il credito vantato dal contribuente per mancanza della dichiarazione relativa al 2007 e in assenza di dati su cui effettuare i dovuto riscontri; 3 . l'onere della prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito vantata dal contribuente, grava sul contribuente medesimo per regola generale (art.2697 c.c.);

4. con l'affermazione riportata al punto 1. della superiore premessa, la CTR ha dunque errato sia nel ritenere incontestato il credito de quo sia nell'imporre all'Agenzia una attività di "verifica dell'effettiva sussistenza del credito" medesimo laddove era onere del contribuente dar prova dei requisiti sostanziali del diritto fatto valere (mediante esibizione dei registri IVA, delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile);

5. il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio d