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Ordinanza — n. 18224/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency's appeal, overturning regional commission's dismissal of the tax authority's claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18224/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the regional tax commission's decision and allowed the tax agency's appeal against the consorzio. The commission had rejected the tax authority's claim based on a lack of passive subjectivity, arguing the consorzio was not the actual user of the radio equipment. The court ruled that the user, not the concession holder, is the legitimate passive subject for late payment taxes on mobile devices, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 21 tariffa allegata al DPR n. 641/1972; The user of radio equipment constitutes the passive subject liable for the periodic concession tax, overriding arguments that the concession holder is the sole taxpayer.

Parole chiave

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passive subject tax liability radio equipment concession tax user vs concession holder tax appeal cassation late payment tax canone radiotelevisivo tassa d'utilizzazione riscossione di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 21 tariffa allegata al DPR n. 641/1972

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9344/2016
Cass. n. 19044/2016
Cass. n. 8825/2012
Cass. n. 21777/2014
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Testo completo

eguente f71 ORDINANZA sul ricorso 24946-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA; - intimato - avverso la sentenza n. 3808/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24946 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: n'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia, indicata in epigrafe, con cui è stata annullato l'avviso di accertamento emesso da essa ricorrente nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 Catania per il ripetuto mancato pagamento della tassa di concessione governativa periodica dovuta per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile ai sensi dell'art.21 della tariffa allegata al dPR n.641/1972.

La CTR ha considerato "decisiva e risolutiva" l'eccezione di difetto di soggettività passiva del consorzio per essere il soggetto passivo di imposta non l'utente delle apparecchiature per il servizio radiomobile bensì il titolare della concessione;

2. il Consorzio non si è costituito; considerato che:

1. la censura proposta dall'Agenzia ricorrente, con la quale si prospetta la violazione dell'art.21 tariffa allegata al dPR n.641/1972, è manifestamente fondata alla luce dei molti precedenti di questa Corte -v. nn.9344/2016; 19044/2016; 21168/2017- che, nel richiamare principi già espressi in precedenza (v. Cass.n.8825/2012, Cass.n.21777/2014), hanno riconosciuto la legittimazione passiva dell'utente rispetto all'ipotesi del ritardato pagamento della c.d. tassa sui telefonini (v. in particolare, pag.9, p.2.3 Cass.n.19044/2016).

2. il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va per l'effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, alla quale spetterà l'esame degli eventuali ulteriori profili di censure ritualmente esposti dalla parte contribuente.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 22 marzo 2022 nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in Roma, mediante modal