Cassation appeal dismissed due to case extinction via tax dispute settlement and payment of owed amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's appeal extinguished. The taxpayer had requested suspension of proceedings on April 11, 2019, proving they had submitted a settlement agreement and paid the required tax amounts. Since the tax authority did not object to this suspension, the legal proceedings were terminated with costs allocated to the parties who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 6, comma 12 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When a taxpayer requests suspension of tax proceedings by proving a settlement agreement and payment of owed amounts, and the tax authority does not object, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23296-2018 proposto da: BILU' SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa STEFANO FIORENTINO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - \ avverso la sentenza n. 2556/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 23296 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Premesso e considerato che:
1. la società Bilù srl ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania aveva rigettato l'appello di essa ricorrente contro la sentenza di primo grado reiettiva dell'originaria impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di essa ricorrente dalla Agenzia delle Entrate;
2. l'Agenzia delle Entrate depositava controricorso;
3. la contribuente, 1'11.4.2019, chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando prova di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e documentando di aver versato quanto dovuto per la definizione della vertenza;
4. in ragione di quanto precede e del fatto che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022, svo