Italian tax court dismisses appeal due to successful suspension request by taxpayers under specific legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayers successfully requested a suspension of the proceedings. Although the Regional Tax Commission had partially declared the tax assessment notices illegal, the taxpayers submitted a request for suspension under Article 6, Paragraph 10 of Legislative Decree 119/2018, proving they had filed for the final settlement of the dispute and paid the first installment of the owed amount. Since the tax authority did not object to this suspension within the statutory timeframe, the court ruled that the entire judicial process must be terminated with costs borne by the parties who initiated the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 6, comma 12 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When taxpayers request suspension of tax proceedings by demonstrating a pending settlement agreement and partial payment, and the tax authority fails to object within the prescribed period, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19847-2018 proposto da: EDILCAP DI D'ANTRASSI ANTONIETTA & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè ANTONIETTA D'ANTRASSI, nella qualità di erede di Mario Capponi, STEFANO CAPPONI, in proprio e nella qualità di erede di Mario Capponi, SABRINA CAPPONI, nella qualità di erede di Mario Capponi, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO N. 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI MUCCARI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso il provvedimento n. 2273/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 19847 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- / Premesso e considerato che:
1. la società Edilcap di D'Antrasi Antonietta e C. sas, D'Antrasi Antonietta, Capponi Stefano e Capponi Sabrina ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio aveva dichiarato solo in parte illegittimi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di essi ricorrenti dalla Agenzia delle Entrate;
2. l'Agenzia delle Entrate depositava controricorso;
3. i contribuenti successivamente chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando prova di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e documentando di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza;
4. in ragione di quanto precede e del fatto che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022, svolta con modalità