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Decreto — n. 18217/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 18217/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, DMG Mori Italia Srl, voluntarily renounced the lawsuit against the Italian Revenue Agency, citing the procedural requirements of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without a substantive decision on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without a judgment on the underlying merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary renunciation tax litigation Cassation ruling procedural termination dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

TO RG 2774/2022 Roma, sul ricorso proposto da: DMG MORI ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Mattarelli e Chiara Romanelli, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma Via dei Portoghesi n. 12 è domicilia per legge CONTRORICORRENTE avverso: la sentenza della CTR Lombardia nr. 2228/2021 depositata in data 14.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella I. 197/2016; ritenuto che le spese possano essere compensate

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore DEPOSITATO IN CANCELLERIA o . Lucio Napolit o Q. 1./t oggi, h-