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Decreto — n. 18215/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax suit extinguished by plaintiff's waiver and debt restructuring agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 18215/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished following the plaintiff's formal waiver and a signed debt restructuring agreement. The plaintiff argued for dismissal based on the procedural requirements for extinguishment under the Code of Civil Procedure, while the tax authority contested the validity of the settlement. The court ruled that the waiver met statutory criteria and authorized the declaration of extinction without awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a civil proceeding extinguished by decree when the plaintiff formally waives the claim and the opposing party accepts the terms, provided the waiver meets statutory requirements.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment formal waiver of claim debt restructuring agreement Code of Civil Procedure procedural dismissal fiscal dispute resolution costs waiver contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
D.L. 68 del 2016
391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi
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Testo completo

ETO RG 17773/21 Roma, sul ricorso proposto da: HUMANGEST S.p.a., del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Antonio Francesco Ferri, giusta mandato in atti; RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato CONTRORICORRENTE avverso: sentenza n. 173/01/2021 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, pronunciata il 25 febbraio 2021 e depositata il 12 marzo 2021 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e l'atto di transazione fiscale, unitamente all'accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto dalle parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Con Lucio Napoli ano DEPOSITATO IN CANCELLERI