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Decreto — n. 18214/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal via withdrawal, declaring proceedings extinct without costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 18214/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, an agricultural company, had challenged a lower court decision against the Municipality of Poggio Rusco regarding a decree. The court accepted the withdrawal as compliant with procedural requirements and ruled that no costs should be assigned since the opposing party accepted the withdrawal.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal extinguishes the proceedings without cost allocation if accepted by the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure costs allocation appellant withdrawal riduzione delle spese giudiziarie dispensa dal versamento delle spese assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

ETO RG 1730/2022 Roma, sul ricorso proposto da: SOCIETA' AGRICOLA MARCHI RUBINO E DIEGO SOCIETA' SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea De Vivo e Laura Santa Sala, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: COMUNE DI POGGIO RUSCO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Monari, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: la sentenza della CTR Lombardia Sez. Dist. Di Brescia nr. 2153/2021 depositata in data 9.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore DEPOSITATO IN CANCELLERIA do / Lucio ?.politamo_ ogQi, iq IL CA