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Decreto — n. 18212/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by declaring case extinguished due to plaintiff's withdrawal under CPC Art. 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 18212/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the legal proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, NuovaSair Onlus, had previously lost at the Court of Appeal and subsequently withdrew their request for review. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws their appeal, the court must declare the proceeding extinguished, thereby ending the litigation without examining the substantive claims or determining liability.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure plaintiff withdrawal termination of litigation ritiro a seguito di transazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione estinzione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
3332/2021 depositata in data 15.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

RETO R.G. 31264/2021 Roma, sul ricorso COOPERATIVA SOCIALE NUOVASAIR ONLUS a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vittoria Marino, giusta mandato in atti RICORRENTE Contro LYUKINA OLHA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Celata e Eugenia Celata, giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 3332/2021 depositata in data 15.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Pres. Adriana Doronzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 3 / i l