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Decreto — n. 18208/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinguished due to valid withdrawal under CPC Articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 18208/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished by decree following a valid withdrawal by the appellant. The court found the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure and ordered the respondent to pay the procedural costs. Consequently, the appeal was dismissed, and the judgment was communicated to the parties' defenders.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal complying with statutory requirements extinguishes the proceedings, allowing the court to declare the case closed by decree and assign costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure procedural costs court decree Italian civil law dismissal of appeal assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l.
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Testo completo

dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per oneri ed accessori. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi.