Cassation Court dismisses tax agency appeal, ruling the Regional Tax Commission correctly found the assessment notice insufficiently motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a property assessment notice. The Commission found the notice illegitimate because the tax office failed to provide specific reasons for contradicting factual elements submitted by the taxpayer in the DOCFA procedure. The court ruled that when the tax office ignores factual indications without explanation, the lack of motivation is an absorbing illegality that justifies annulment, regardless of whether the final valuation differs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 of Law 212/2000; Art. 2 of D.L. 16/1993: When the tax office ignores factual indications submitted by the taxpayer in the DOCFA procedure without providing specific reasons, the lack of motivation constitutes an absorbing illegality justifying the annulment of the assessment notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28450-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro CABOARA CARLA ALBERTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO PICIOCCHI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 182/06/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 28450 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- wo. Premesso che:
1. la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, contro la quale l'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi lamentando violazione degli artt.3 1.241/90, 7 I. 212/2000 e 1 d.m.701/1994 e violazione degli artt. 56 del d.P.R. 1142/1949, 20 r.d.I.652/1939 e 1 d.m.701/1994, ha ritenuto non congrua la motivazione dell'avviso di accatastamento inviato da essa ricorrente a Carlo Alberto Caboara in riferimento ad un immobile sito in Genova, e con il quale l'Agenzia aveva confermato il classamento originario disattendendo la richiesta di variazione formulata dal contribuente con procedura docfa.
In particolare la CTR ha sottolineato che alcuni elementi di fatto indicati nel quadro F del docfa ("nessuna particolare finitura di pregio è presente, le caratteristiche costruttive, tecnologiche, di finitura e di impianti non sono di livello superiore ma bensì normali residenziali ... l'unità non gode di vista aperta da nessuna finestra") erano stati negati dall'ufficio senza alcuna motivazione ed ha confutato l'affermazione dell'ufficio secondo cui la motivazione non era pretendibile per essere detti elementi "troppo generici per essere contrastati", evidenziando trattarsi invece di elementi "oggettivi" che ben avrebbero potuto e dovuto essere contrastati con puntuale motivazione.
La CTR, dopo aver affermato che la riscontrata carenza motivazionale dell'avviso era assorbente rispetto alle questioni di merito, ha nondimeno aggiunto che "la situazione soggettiva e oggettiva dell'unità immobiliare non consentiva la permanenza nella categoria A/1" e si è diffusa sulle ragioni di tale aggiunta valutativa;
2. il contribuente si è costituito con controricorso;
3. l'Agenzia ha depositato memoria; considerato che:
1. i due motivi di ricorso strettamente congiunti perché entrambi volti a censurare la prima e assorbente affermazione della CTR, secondo cui l'avviso è illegittimo perché non congruamente motivato, sono infondati. 1.1. E' stato da questa Corte molte volte affermato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art.2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e del d.m.19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass.2036/2022;
Cass.n.31809/2018; Cass. n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497). 1.2. Quanto sopra premesso, la CTR ha accertato che l'ufficio aveva disatteso alcune delle indicazione di fatto sullo stato dell'immobile date dal contribuente nel docfa senza motivazione; correttamente quindi ha dichiarato l'avviso illegittimo;
2. il ricorso va dunque rigettato;
3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
4. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 1400,00, oltre spese forfetarie, accessori ed C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 marzo 2022,svo