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Ordinanza — n. 18202/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders expense compensation after tax authority self-annuls the disputed tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18202/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the subject matter of the dispute terminated following the tax authority's self-annulment of the contested tax notice. Although the Association argued that the Tax Court violated binding precedents regarding the nature of the employment relationship, the Court noted the authority had already withdrawn the sanction. Consequently, the Court ordered the mutual compensation of litigation costs as requested by the Agency.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 471/1997; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: When the tax authority self-annuls the contested notice, the subject matter is terminated and expenses are compensated.

Parole chiave

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self-annulment of tax notice cessation of subject matter compensation of litigation costs binding precedent violation tax authority self-correction diritto dello sport associazione spese professionali deducibili

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 471/1997
Motivava quest'ultima richiesta dicendo che, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, avrebbe dovuto tenersi in conto, da un lato, che l'autoannullamento era derivato dal fatto che l'art. 14 del d.lgs.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non dà luogo ad applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R.
art. 2909 c.c
l'Associazione ricorreva per la cassazione di questa sentenza con due connessi, ed in parte sovrapposti motivi di violazione di leggi (art. 2909 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; 2697 c.c.; 2 I.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22865-2020 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL DAVID, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato FLORIANA RISUGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO SQUILLACE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - controricorrente - avverso la sentenza n. 68/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA delle MARCHE, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 22865 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso che:

1. la Associazione sportiva dilettantistica II David, gerente una palestra, impugnava davanti alla CTP di Ancona l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per mancato versamento di ritenute d'acconto IRPEF per l'anno 2007 su compensi pagati dall'associazione ad alcuni lavoratori che erano stati rinvenuti all'interno della palestra nel corso di un accesso svolto dal funzionari dell'Agenzia unitamente a funzionari Inps, Enpals, della Direzione provinciale del lavoro il 30 giugno 2009 e che erano stati qualificati dagli accertatori come lavoratori dipendenti invece che, come in apparenza, autonomi. Ad ulteriore presupposto dell'avviso, l'ufficio rilevava l'insussistenza dei presupposti del regime previsto dalla 1.389/1991 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche) e di cui la Associazione si era avvalsa, per essere l'attività in concreto svolta da quest'ultima di natura commerciale;

2. la CTP di Ancona rigettava il ricorso;

3. nel contempo l'Associazione aveva impugnato analoghi avvisi, tutti emessi sulla base delle risultanze del medesimo accesso in data 30 giugno 2009, relativi agli anni 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009. Aveva altresì impugnato davanti al giudice del lavoro di Ancona gli atti con cui gli enti previdenziali avevano preteso il pagamento di contributi sull'assunto che il personale rinvenuto all'interno della palestra -formalmente operante in forza di contratti di conferimento di incarico per la promozione dello sport dilettantistico- fosse dipendente dell'Associazione.

Le suddette impugnazioni avevano trovato accoglimento con sentenze della CTR delle Marche e del Tribunale di Ancona, tutte poi passate in giudicato, con le quali il Tribunale aveva rilevato che il rapporto tra gli addetti alla palestra e la Associazione era "stato qualificato dalle parti come di natura autonoma o associativa e come tale era stato svolto dal punto di vista fiscale e previdenziale" ed aveva affermato che detta qualificazione doveva essere ritenuta per ferma non essendo stata fornita dagli enti previdenziali prova di elementi da cui desumere la sussistenza di un rapporto di subordinazione.

La CTR delle Marche, a sua volta, aveva accertato che l'Associazione era veramente un'associazione sportiva dilettantistica, sussistendo in concreto tutti i presupposti previsti nello previsti ai sensi del comma 18 dell'art. 90 della legge 289 del 2002, e non un'impresa commerciale;

4. l'Associazione proponeva appello contro la sentenza della CTP relativa all'avviso per l'anno 2006;

5. con la sentenza in epigrafe, la CTR delle Marche, andando di diverso avviso rispetto ai ricordati precedenti ormai definitivi, della stessa CTR e del Tribunale di Ancona, che le erano stati sottoposti dalla Associazione, dichiarava che quest'ultima era un'impresa commerciale e che appariva "evidente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con gli istruttori della palestra siccome vincolati all'uso dei locali e delle attrezzature della palestra ed agli orari dei corsi decisi dal titolare sulla base delle esigenze organizzative dell'associazione";

6. l'Associazione ricorreva per la cassazione di questa sentenza con due connessi, ed in parte sovrapposti motivi di violazione di leggi (art. 2909 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; 2697 c.c.; 2 I. 398/1991, 67, 148 e 149 d.P.R. 817/1986, 21 e 23 d.P.R. 600/73, 9 d.lgs. 471/1997) e di omesso esame di fatti decisi per il giudizio, con cui lamentava che la CTR avesse trascurato quanto accertato con i vincolanti precedenti dalla medesima CTR (sentenze n.236/2014, 53/2015; 486/2019; 487; 2019; 488/2019) e dal Tribunale di Ancona;

7. l'Agenzia delle Entrate si costituiva dichiarando di aver provveduto ad annullare l'avviso impugnato con provvedimento 24962 del 14 settembre 2020 e chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Motivava quest'ultima richiesta dicendo che, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, avrebbe dovuto tenersi in conto, da un lato, che l'autoannullamento era derivato dal fatto che l'art. 14 del d.lgs. 471/1997 era stato modificato dalla d.lgs. 158/2015 cosicché la sanzione di mancato versamento non poteva più applicarsi alla fattispecie di mancata effettuazione delle ritenute, dall'altro lato, che il ricorso era infondato non essendovi stata, da parte della CTR, alcuna violazione di giudicato né alcuna omessa valutazione di fatti; considerato che:

1. preso atto del dichiarato annullamento dell'avviso impugnato, da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'esercizio del proprio potere di autotutela, va dichiara la cessazione della materia del contendere;

2. quanto alle spese, dato che in ragione dei limiti degli effetti vincolanti del giudicato per chi non è stato parte del giudizio -come l'Agenzia delle Entrate non è stata parte dei giudizi svoltisi davanti al giudice del lavoro di Ancona che secondo il ricorrente avrebbero dovuto, ex art. 2909 c.c., vincolare la CTR- e non apparendo esservi state omissioni di valutazione di fatti decisivi risultanti da quelle sentenze del giudice del lavoro, non si ravvisano motivi per non disporre, in conformità alla richiesta dell'Agenzia, la compensazione delle spese di causa;

4. la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non dà luogo ad applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, PQM la Corte dichiara cessata la materia del contendere con spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consigl