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Ordinanza — n. 18200/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax court judgment extinguished by taxpayer's request for case termination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18200/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings due to the taxpayer's request for case termination. Automeg SRL requested suspension and termination of the tax dispute after paying the first installment, arguing the case should end. The Court ruled that since the tax authority did not object to the termination request, the proceedings must be declared extinguished with costs allocated accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 6, comma 12 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When a taxpayer requests the termination of a tax proceeding and the tax authority does not object within the prescribed time, the court must declare the proceedings extinguished.

Parole chiave

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tax appeal termination case extinction procedure tax authority objection suspension of proceedings taxpayer installment payment Cassation inadmissibility procedural extinction opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la contribuente, con atto in data 4 giugno 2019 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10 del d.l.
Art. 6, comma 12 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la contribuente, con atto in data 4 giugno 2019 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10 del d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22680-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro AUTOMEG SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO PELLEGRINO, RAFFAELE SEBASTIANELLI; - controricorrente avverso la sentenza n. 344/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA delle MARCHE, depositata il 15/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 22680 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso e considerato che:

1. l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2. la contribuente, Automeg srl, si costituiva con controricorso;

3. la contribuente, con atto in data 4 giugno 2019 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e documentando di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza;

4. la contribuente ha presentato memoria nella quale insiste per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

5. in ragione di quanto precede, considerato che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta il 13 aprile 2022, con modalità da remot