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Ordinanza — n. 18199/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax assessment proceedings extinguished after first payment and tax authority silence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18199/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the tax litigation was extinguished due to the taxpayers' payment of the first installment and the tax authority's failure to object. The taxpayers had formally requested suspension of proceedings under specific legislative provisions while submitting proof of partial payment for six tax notices. Since the tax agency did not contest the extinction within the required timeframe, the court ordered the case closed with costs assigned to the parties who initiated the procedural steps.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10 e 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When taxpayers pay the first installment and the tax authority remains silent on extinction, the proceedings are legally terminated.

Parole chiave

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tax procedure extinction first installment payment tax authority silence litigation termination Cassation inadmissibility accoglimento parziale del contribuente assistenza amministrativa fiscale rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
i contribuenti, con atto in data 5 giugno 2019, chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
i contribuenti, con atto in data 5 giugno 2019, chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4788-2018 proposto da: CERRI INCISIONI SAS DI CERRI MAURO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché FEDERICA BALZARIN, in qualità di mera socia, nonché CERRI MAURO, in proprio ed in qualità di socio, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ASA PERONACE; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2971/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 04788 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso e considerato che:

1. la società Cerri Incisioni sas di Cerri Mauro & C., e i soci Cerri Mauro e ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR aveva dichiarato legittimi sei avvisi di accertamento emessi nei confronti di essi ricorrente dalla Agenzia delle Entrate;

2. l'Agenzia delle Entrate depositava "atto di costituzione" tardiva;

3. i contribuenti, con atto in data 5 giugno 2019, chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e documentando di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza riguardo a ciascuno dei sei avvisi;

4. l'Agenzia, senza aver opposto diniego alla definizione della lite ai sensi del comma 12, dell'art. 6 del d.l. cit., con atto in data 1 aprile 2021, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con riguardo a solo tre avvisi e fissarsi udienza per la trattazione riguardo agli altri tre;

5. in ragione del fatto che in allegato all'atto dei contribuenti in data 5 giugno 2019, è documentato il versamento della prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza riguardo a ciascuno dei sei avvisi, e del fatto che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta il 13 aprile 2022, con mod