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Ordinanza — n. 18198/2022 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation confirms Peace Court jurisdiction for low-value damages claim against social assistance entity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18198/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Peace Court of Cassino competent to hear the case. The plaintiff sued the social assistance entity ENAS for damages regarding the rejection of an ASPI request, while the defendant argued for labor court jurisdiction. The court ruled that the claim is a compensatory action exceeding the threshold for labor courts but remaining within the Peace Court's monetary limit.

Regesto Legislator

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Art. 442 c.p.c.; Art. 45 c.p.c.: A compensatory damages claim against a social assistance entity, being non-previdential and under five thousand euros, falls within the jurisdiction of the Peace Court rather than the Labor Court.

Parole chiave

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Peace Court jurisdiction Labor Court exclusion Compensatory damages claim Social assistance entity Monetary threshold limit diritto all'indennizzo cassa di compensazione professionale indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 442 c.p.c.
Art. 45 c.p.c.
Il giudice adito declinava la competenza in favore del tribunale in funzione di giudice del lavoro della stessa sede e ques'ultimo chiedeva regolamento d'ufficio della competenza ex art. 45 c.p.c..
art. 45 c.p
Il giudice adito declinava la competenza in favore del tribunale in funzione di giudice del lavoro della stessa sede e ques'ultimo chiedeva regolamento d'ufficio della competenza ex art. 45 c.p.c..
art. 442 c.p
art. 33 cod. proc. civ
ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ.
art. 444 cod. proc. civ
fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ.
art. 19 cod. proc. civ
anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.).

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 20521/2021 sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza n. 1360/2020 R.G.A.C., del 13/7/2021, vertente tra: TEDESCO PAOLA, da una parte, ENAS - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE, dall'altra; - ricorrenti - nonchè contro ENA - intimati - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

STEFANO VISONA' che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Giudice di Pace. Ric. 2021 n. 20521 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- RG 20521.21 La signora Paola Tedesco agiva in giudizio contro patronato ENAS con azione di danno per cattiva gestione domanda di ASPI, rigettata da INPS; la domanda era proposta innanzi al giudice di pace di Cassino. Il giudice adito declinava la competenza in favore del tribunale in funzione di giudice del lavoro della stessa sede e ques'ultimo chiedeva regolamento d'ufficio della competenza ex art. 45 c.p.c..

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo affermarsi la competenza del giudice di pace. Questa Corte riconosce la competenza del giudice di pace, in quanto l'azione ha natura risarcitoria e non previdenziale o assistenziale, essendo dunuqe estranea alle previsioni di cui all'art. 442 c.p.c., mentre per altro verso è di valore inferiore ai 5mila euro e come tale rientra nella competenza del giudice di pace (v. Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012, Rv. 624183 — 01, ove, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.). p.q.m. dichiara la competenza del giudice di pace di Cassino, innanzi al quale rimette le parti, con termine di 60 giorni per la riassunzione dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22