Cassation court allows appeal against dismissal of costs claim due to generic income declaration sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of the appellant's costs claim, ruling the generic income declaration sufficient for legal requirements. The appellant argued that the declaration, while lacking specific figures, adequately referenced applicable income limits and legal norms. Consequently, the court declared the lower court's decision on costs inadmissible and ordered the INPS to pay the litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 69, comma 1, lett. a) c.p.c.: A generic income declaration referencing applicable limits and norms is sufficient to establish the conditions for non-repetition of litigation costs without requiring explicit quantification.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18722-2020 proposto da: BONFINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCA VALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PAF IERI, SERGIO PREDEN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 49/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 18722 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- t Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 18722/20 tra Bonfini (Parte ricorrente) e INPS (Parte controricorrente) Con sentenza del 7.1.20 il tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'Atp (in ragione della genericità delle censure alla CTU) ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, essendo la dichiarazione reddituale presentata dall'assistito del tutto generica. Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per un motivo, cui resiste l'INPS con controicorso.
Il motivo è manifestamente fondato. La parte fondatamente deduce violazione dell'art. 152 att. c.p.c., evidenziando che la dichiarazione reddituale è stata resa in giudizio con richiamo ai limiti di reddito ed alle norme vigenti, pur senza indicare i detti limiti e senza quantificare espressamente i redditi posseduti. Siffatta dichiarazione può ritenersi infatti adeguata ad evidenziare la ricorrenza dei requisiti di legge per beneficiare dell'irripetibilità delle spese e sufficiente a rendere l'impegno della parte in ordine alla veridicità della detta dichiarazione.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata nel capo delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito dichiarando irripetibili le spese di lite. Spese del presente giudizio secondo soccombenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa il capo relativo alle spese della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di merito. condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 1200,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocatessa Ester Ferrari Morandi, antistataria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 202