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Ordinanza — n. 18090/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, ruling electronic notification valid and cured by purpose achieved.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18090/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Roberto Villani's cassation appeal against a regional tax commission decision. Villani argued that a payment notice sent via certified email was invalid due to lack of conformity attestation and failed to prove receipt. The court held that the electronic copy had the same probative force as the original since Villani never expressly denied its conformity, and any procedural defect was cured because the notice successfully reached its legal purpose.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2 DPR 602/1973; Art. 1 CAD: Electronic payment notices are valid if the recipient does not expressly deny conformity, and procedural defects are cured when the legal purpose of notification is achieved.

Parole chiave

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electronic notification validity certified email tax notice conformity attestation requirement cure of procedural defect reaching legal purpose probative force of copies tax collection procedure notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2 DPR 29 settembre 1973, n. 602
L'art. 26, comma secondo, del d.p.r.
Art. 1, lett. f) DPR 11 febbraio 2005, n. 68
66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n.
Art. 1, lett. i-ter) CAD
66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n.
Art. 22, comma 3 CAD
Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD - come modificato dall'art.
Art. 156 c.p.c.
600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass.
Art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002
66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n.
art. 156 c.p
600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620
Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665
23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665).
Cass. Sez.5, Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16825-2020 proposto da: VILLANI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO ENRICO FALCK 45, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6000/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 16825 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: 1.con l'unico motivo del ricorso proposto dalla Roberto Villani per la cassazione della sentenza in epigrafe, viene lamentata la violazione dell'art.26, comma secondo, del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, degli artt. 20, 21, 22, 23, 24 48 e 71 del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell'art.7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 115 del c.p.c., per avere la CTR ritenuto valida e, comunque, quand'anche nulla, ormai sanata per raggiungimento dello scopo, la notifica, eseguita a mezzo posta elettronica certificata, di una cartella in origine in formato cartaceo e trasmessa in formato pdf -ossia per immagini su supporto informatico-, all'indirizzo PEC del destinatario disattendendo le eccezioni di esso ricorrente secondo cui la notifica avrebbe dovuto essere ritenuta inesistente per mancanza di attestazione di conformità della copia notificata all'originale e stante il mancato deposito da parte dell'ufficio delle ricevute attestanti la regolarità del procedimento notificatorio;

2. l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite con controricorso;

3. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. Il motivo non ha fondamento. 1.1. L'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile». A sua volta l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario». 1.2.

Alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")" -come è avvenuto pacificamente nel caso di specie dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format). 1.2 Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 5 -, Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019 ) "va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico ... "Si palesa manifestamente infondata "la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, della cartella di pagamento allegata al messaggio di PEC, per l'assorbente ragione che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.

Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta». E nella vicenda che ci occupa, giammai, la ricorrente nel corso del processo ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione".

2. Il ricorrente, nel corpo del motivo e in rapporto alla propria tesi per cui la notifica in parola sarebbe inesistente, eccepisce che sia errata l'affermazione della CTR secondo cui il vizio della notifica, ove in ipotesi sussistesse, sarebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo. 2.1. Questa doglianza, inammissibile avuto riguardo all'infondatezza della tesi, è comunque -si dice per completezza- manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato in tema che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass.

S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). "E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass.

Sez.5-,Ordinanza n.30948 del 27/11/2019, sul richiamo a Cass. 05/03/2019, n. 6417).

3. le spese seguono la soccombenza;

4. sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 1100,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma dello stesso art. 13, ove