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Ordinanza — n. 18086/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring case extinguished with offset costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18086/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished with offset costs following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The Association Costone-Ricreativo Pio II had challenged a regional tax commission's decision upholding a municipal ICI tax assessment for the 2011 fiscal year regarding the 'Palaorlandi' complex. Since the withdrawal was accepted by the opposing party, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax liability itself.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of appeal accepted by the opposing party extinguishes the proceedings with offset costs, excluding the application of the doubled uniform contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinguishment of proceedings offset costs tax appeal Cassation procedure spese di urbanizzazione pigione fondata sui costi arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 c.p.c.
ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve dichiararsi estinto il giudizio a spese compensate;
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non vi è luogo all'applicazione del raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura, avente natura in senso lato sanzionatoria, si applica ai soli casi -tipicamente previsti dall'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012- del rigetto, dell'inammissibilità o della improcedibilità della impugnazione e non quindi a quello della rinuncia (v.
art. 306 c.p
ai sensi dell'art. 306 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 183-2020 proposto da: ASSOCIAZIONE COSTONE RICREATORIO PIO II , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO DE MARTINO; - ricorrente- contro COMUNE di MONTERIGGIONI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADDA 55, presso lo studio dell'avvocato MARCO SELVAGGI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA FROSINI; - controricorren te- avverso la sentenza n. 796/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDI NI. Ric. 2020 n. 00183 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che:

1. la commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Monteriggioni nei confronti della Associazione Costone-Ricreatorio Pio II, in relazione alla omessa denuncia e all'omesso pagamento dell'Ici dell'anno 2011 riguardo ad un complesso immobiliare sportivo polifunzionale denominato "Palaorlandi";

2. la sentenza è impugnata dalla Associazione Costone-Ricreatorio Pio II;

3. il Comune ha depositato controricorso;

4. in data 22 marzo 2022 è stata depositata rinuncia al ricorso, con accettazione del Comune controricorrente, a spese compensate; 5 . ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve dichiararsi estinto il giudizio a spese compensate;

6. non vi è luogo all'applicazione del raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura, avente natura in senso lato sanzionatoria, si applica ai soli casi -tipicamente previsti dall'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012- del rigetto, dell'inammissibilità o della improcedibilità della impugnazione e non quindi a quello della rinuncia (v. Cass. sez.6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015); PQM la Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022, svolta con modalità da remoto