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Ordinanza Interlocutoria — n. 18079/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary tax section due to lack of decisive evidence for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18079/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the interlocutory order to the ordinary tax section because the request for inadmissibility lacked the required decisive evidence. The taxpayer argued the appeal was untimely under specific tax law provisions, while the tax agency contested this timing defense. The court found the arguments insufficient to establish a clear violation of procedural deadlines and thus ordered a remand for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 6 comma 10 d.l. 119/2018: The court must remit proceedings to the ordinary tax section when the request for inadmissibility based on procedural delays lacks the decisive evidence required to establish a clear violation of statutory time limits.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility procedural time limits decisive evidence requirement remittitur to ordinary section taxation procedural law domanda di fallimento contenzioso tributario compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Osservato che non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all'art. 374 c.p.c. e che la questione dev'essere rimessa alla Sezione ordinaria tributaria.
Art. 6 comma 10 d.l. 119/2018
CONSIDERATO È stata proposta primieramente da parte contribuente eccezione di tardività del ricorso argomentata sull'assunto che la sospensione del giudizio a mente dell'art. 6, comma decimo, d.l.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 c.c., nonché degli articoli Ric.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 53 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ove la CTR potrebbe aver inteso che l'appello erariale non abbia colto la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
633/1972, art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 39, primo comma, lett.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ove la CTR potrebbe aver inteso che l'appello erariale non abbia colto la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
art. 374 c.p
Osservato che non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all'art. 374 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12702-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO ANTARES CORPORATION GROUP SRL, (fall. N. 74/18 - Tribunale di Latina), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FASCETTI N. 5, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO NEVI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9279/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Latina ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di superamento della presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti, relativamente a cessione di carpenteria metallica. Ha spiegato difese la società contribuente, nelle more sottoposta a procedura concorsuale. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza, tanto la parte pubblica che la parte contribuente hanno depositato memoria ad illustrazione delle proprie posizioni, la parte contribuente insistendo sulla tardività del ricorso.

CONSIDERATO È stata proposta primieramente da parte contribuente eccezione di tardività del ricorso argomentata sull'assunto che la sospensione del giudizio a mente dell'art. 6, comma decimo, d.l. n. 119/2018 opera solo se la parte contribuente abbia dichiarato -nei termini- di voler profittare della definizione agevolata, in difetto mantenendo il decorso ordinario dei termini. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 c.c., nonché degli articoli Ric. 2020 n. 12702 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- 19, primo comma, e 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando che la CTR abbia giudicato guardando solo in parte i presupposti normativi dell'atto impositivo sottostante.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ove la CTR potrebbe aver inteso che l'appello erariale non abbia colto la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Osservato che non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all'art. 374 c.p.c. e che la questione dev'essere rimessa alla Sezione ordinaria tributaria. PQM La Corte rimette gli atti alla V sez