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Ordinanza Interlocutoria — n. 18078/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural nullity from improper service of notice to the company.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18078/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's cassation appeal null and void because it was improperly served on the company's legal representative. The lower court had previously extinguished the case after the tax authority revoked the VAT closure, but the appeal notice was sent via PEC to a non-existent domicile and later to a transferred address. Consequently, the Court ordered the case to be remitted to a new docket for proper personal service of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 164-bis c.p.c.: A cassation appeal is null if not served personally to the party or their legal representative within the statutory term, requiring remittal for correct notification.

Parole chiave

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nullity of appeal improper service legal representative remittal to new docket tax procedure PEC notification domicile transfer tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Art. 164-bis c.p.c.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA i.) „/L1_, Sul ricorso iscritto al numero 29176 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Mediatrade s.r.I., in persona del legale rappresentate pro tempore; -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1488/02/20, depositata in data 17 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Mediatrade s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 5151/12/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di chiusura della partita Iva, con decorrenza 28.7.2017, n. 3081 del 4.9.2018, adottato dall'Amministrazione nei confronti della società contribuente; - la CTR ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere avendo l'Ufficio revocato, in data 28.9.2018, il provvedimento di chiusura della partita Iva non già in via provvisoria, in conseguenza del provvedimento presidenziale del 27.9.2018 di sospensione degli effetti dell'atto impugnato ma in via definitiva ex tunc; - la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. cív., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata via pec, nel termine per impugnare, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado (Avv.to Filippo Freda) della società contribuente rimasta - come si evince dalla sentenza impugnata- contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); che, peraltro, anche la notifica, a mezzo posta, presso la sede legale della società contribuente non si può ritenere perfezionata, essendo risultata la destinataria "trasferita"; - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente (presso la sede della società o al domicilio del legale rappresentante della stessa);

P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione; Roma, così deciso il 27 aprile 2022