Cassation court remands case pending Supreme Court ruling on pending question of law regarding tax appeal admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to accept the tax authority's appeal. The taxpayer argued procedural violations regarding the tax authority's representation and the validity of document notifications. The court suspended the proceedings because a specific legal question regarding the admissibility of the tax appeal was already pending before the Supreme Court's Section of Six Members.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; When a question of law raised in an appeal is already pending before the Section of Six Members of the Supreme Court, the lower court must suspend proceedings and remand the case to await the Supreme Court's ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA (. 1.- ,r; (-• 9 I sul ricorso iscritto al n. R.G. 27803/2020 proposto da ENI.FIN. ESCO s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Domenico Siciliano (PEC: domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.orq) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1063/15/20 depositata in data 25/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso svariate cartelle di pagamento che asseriva non notificate, impugnando l'estratto di ruolo che le indicava in atti; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal concessionario per la riscossione; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a sei motivi illustrati da memoria; l'Agenzia delle Entrate Riscossioni resiste con controricorso;
Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione degli artt. 85 e 112 c.p.c. in relazione alla reiezione dell'eccezione concernente il difetto di ius postulandi del difensore dell'Amministrazione, che doveva condurre la CTR a dichiarare inammissibile l'appello erariale; - il secondo motivo si incentra sulla violazione degli artt. 77 e 112 c.p.c. in relazione alla reiezione dell'eccezione concernente il difetto di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura ad litem; - il terzo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 22 c. 4 del d.
Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell'art. 215 c. 1 e c. 2 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR errato nel decidere unicamente sulla documentazione disconosciuta dal contribuente; il quarto motivo deduce poi la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 22 c. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell'art. 215 c. 1 e c. 2 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento impugnate; - il quinto motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 149, 145, 148 c.p.c. nonché dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre che dell'art. 221 e seguenti c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto valide le notifiche degli atti contestati;
Cons. Est. Roberto Succio - 2 • - il sesto motivo, infine, deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente; ritiene il Collegio che le questioni poste in ricorso ineriscano anche il profilo di diritto sul quale, a seguito di ordinanza n. 4526 del 202, pende questione di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte; - risulta quindi opportuno attendere l'esito di tal pronunciamento; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022. Il Presidente Luc o Napolitano r n