Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 18074/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses interim appeal on tax recovery and voluntary disclosure issues, remanding case to Fifth Section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18074/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interim appeal filed by IPS SRL against a regional tax commission decision. The taxpayer argued that certain non-existent liabilities should not be treated as active surpluses and that their voluntary disclosure of fictitious costs should have been accepted. The court found no procedural grounds to halt the proceedings and ordered the file to be transmitted to the Fifth Section for a full merits review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 375 c.p.c.; Art. 13 d.lgs. 471/1997; Art. 13 d.lgs. 74/2000: The Supreme Court lacks jurisdiction to decide on the merits of tax assessments or the applicability of voluntary disclosure mechanisms, requiring remand to the competent section.

Parole chiave

Generato dall'IA
interim appeal dismissal voluntary disclosure tax fictitious liabilities tax surpluses recovery procedural remand order arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375 c.p.c.
Art. 88 d.P.R. 22.12.1986 n.917
La società lamenta la violazione dell'art. 88 d.P.R. 22.12.1986 n.917 e dell'art.
Art. 43 d.P.R. 600/73
22.12.1986 n.917 e dell'art. 43 d.P.R. 600/73 e dell'art.
Art. 109 d.P.R. 22.12.1986 n.917
600/73 e dell'art. 109 d.P.R. 22.12.1986 n.917.
Art. 13 d.lgs. 471/1997
Art. 13 d.lgs. 74/2000
Art. 13 bis d.lgs. 74/2000
art. 43 d.P.R. 600/73
22.12.1986 n.917 e dell'art. 43 d.P.R. 600/73 e dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9774-2020 proposto da: IPS SRL INDUSTRIAL & PETROLEUM SUPPLIES SERVICES, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO VINCIGUERRA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1038/5/2019 della COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata 1101/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 09774 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Piemonte ha considerato legittimo l'avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate alla I.P.S. Srl, con il quale sono state recuperate a tassazione, ai fini Ires ed Irap dell'anno 2011, in primo luogo, come sopravvenienze attive, somme, pari a complessivi C1.000.000,00, non dichiarate, correlate a(d annotazioni di) passività nei bilanci degli anni 2009 e 2010, riferibili ad operazioni incontestatamente inesistenti, in secondo luogo, come costi fittizi, somme, pari a complessivi C369.889,21, fatturate dalla società di diritto inglese AG Giacona SA per ulteriori operazioni incontestatamente inesistenti. La ricorrente, per tale seconda evasione, si era tempestivamente avvalsa del ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 471 del 1997. L'Agenzia aveva ritenuto il ravvedimento inapplicabile;

2. avverso detta sentenza la società ricorre con due motivi;

3. l'Agenzia resiste con controricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è riferito alla contestazione dell'importo di C 1.000.000,00. La società lamenta la violazione dell'art. 88 d.P.R. 22.12.1986 n.917 e dell'art. 43 d.P.R. 600/73 e dell'art. 109 d.P.R. 22.12.1986 n.917. Sostiene non potersi qualificare come sopravvenienze quelle che erano mere annotazioni di passività fittizie. Evidenzia che l'importo suddetto sarebbe stato, in astratto, recuperabile a tassazione ai sensi dell'art.109 TUIR. e che ciò tuttavia era divenuto in pratica all'ufficio impossibile per essere ormai spirato il termine dell'art.43 d.P.R. 600/73; 2.con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione dell'art.13 del d.lgs.472/1997 e dell'art.13 bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 74/2000, per avere la CTR negato l'applicabilità del ravvedimento operoso effettuato da essa ricorrente su costi fittizi par C 369.889,21, dedotti nell'esercizio del 2011 e corrispondenti a fatture oggettivamente inesistenti emesse dalla AC Giacona Ltd.

Sostiene la ricorrente che la Ctr avrebbe assunto una impostazione contraria alla logica di sistema a fronte della evoluzione normativa costituita dall'art.13 del d.lgs. 74/2000, come modificato dalla 1.190/2014 giacché, considerato il favore dimostrato dal legislatore del 2000 per il ravvedimento operoso ai fini penali con riferimento ad incriminazioni anche fraudolente, dovrebbe riconoscersi la valenza estintiva del ravvedimento operoso anche ai fini amministrativi; considerato che:

1. non si ravvisano i presupposti di cui all'art.375 c.p.c.;

2. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM la Corte dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 marzo