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Ordinanza — n. 18072/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal, leading to case extinction and expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18072/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by the Comunità Montana was declared inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the request. Consequently, the court declared the proceedings extinguished under civil procedure articles 390 and 391. The final order mandated the full compensation of litigation expenses between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380bis c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant renounces the request, resulting in the termination of proceedings and the mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural extinction litigation expense compensation civil procedure code voluntary renunciation istanza tardiva di restituzione dei termini credito di restituzione statale restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 380bis c.p.c.
È stata quindi formulata ex art. 380bis c.p.c. proposta di estinzione del processo con compensazione delle spese e fissata adunanza per la decisione della causa in camera di consiglio con decreto comunicato alla controparte che non si è opposta alla dichiarazione di estinzione.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 829 c.p
La Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione, ha respinto l'impugnazione proposta ex art. 829 c.p.c.
art. 380bis c.p
È stata quindi formulata ex art. 380bis c.p.c.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso n. 33696/2018 proposto da: Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, domiciliata in Roma, via Merulana, 183, presso l'avv. Amanda De Cosmo e rappresentata e difesa, come da procura speciale in allegato al ricorso per cassazione, dall'Avv. Fausto Parente che chiede trasmettersi le comunicazioni relative al ricorso al fax n. 0874/699410 e alla p.e.c. studiolegalebarenteaufiero@puntopec.it ; - ricorrente - contro Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Capponi e Domenico Di Falco e domiciliata elettivamente presso il loro studio in Roma, largo A.

Sarti 4, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo agli indirizzi p.e.c. brunocapponi@ordineavvocatiroma.orq domenico.difalco@legalmail.it; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4087/2018 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 12.09.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Presidente Relatore Dott. Giacinto Bisogni. RILEVATO CHE: La Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro (di seguito Comunità) ha convenuto in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Napoli la Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.A. (di seguito Tecnocostruzioni), con cui aveva stipulato un contratto di appalto di lavori avente ad oggetto la costruzione di una strada, per ottenere la nullità del lodo arbitrale sottoscritto in data 28.10.2013 con cui, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla Tecnocostruzioni veniva condannata la Comunità al risarcimento dei danni per ritardato collaudo ed al pagamento della rata di saldo.

Si è costituita la convenuta eccependo l'inammissibilità e chiedendo il rigetto nel merito dell'impugnativa, previo rigetto dell'istanza cautelare. La Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione, ha respinto l'impugnazione proposta ex art. 829 c.p.c. dalla Comunità avverso il lodo arbitrale condannando quest'ultima al pagamento in favore di Tecnocostruzioni delle spese di lite liquidate in complessivi € 29.792,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e ha cassato come per legge. Contro la decisione della Corte di appello di Napoli ricorre per cassazione con tre motivi la Comunità Montana.La Tecnocostruzioni propone controricorso.

CONSIDERATO CHE: La ricorrente ha rinunciato al ricorso. È stata quindi formulata ex art. 380bis c.p.c. proposta di estinzione del processo con compensazione delle spese e fissata adunanza per la decisione della causa in camera di consiglio con decreto comunicato alla controparte che non si è opposta alla dichiarazione di estinzione. In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

- Dichiara estinto il processo. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Presidente (Gi cinto Bisogni) c_c D